VERDETTO FINALE. Castel Volturno-Sessana il Giudice Sportivo chiude il caso



II Sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Francesco Zaccaria letto il preannuncio ed il ricorso proposto dalla società Castel Volturno Calcio 22 relativo nei termini abbreviati relativi alla competizione, con il quale la società ricorrente richiedeva, ex art. 10 CGS, la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente Sessana per avere, quest’ultima società, schierato nella gara di Coppa Italia Dilettanti disputatasi in data 4.09.2024 il calciatore Carannante Lorenzo (28.04.2003) in posizione irregolare.

Letta la memoria della resistente. Esperiti i necessari accertamenti, rilevato che: durante la stagione sportiva 2023/2024, alla seconda giornata di Coppa Italia Dilettanti, il calciatore Carannante Lorenzo (28.04.2003), che all’epoca militava nella società Casoria Calcio 2023, veniva sanzionato per recidività in ammonizione e squalificato per una gara (cfr. Comunicato Ufficiale del C.R. Campania n. 16 del 31agosto 2023). La società Casoria Calcio 2023 veniva eliminata dalla competizione e, pertanto, il Carannante Lorenzo non scontava la squalifica con quella società; in data 2.10.2023 il Sig. Carannante Lorenzo (28.04.2003) si trasferiva alla società Monte Calcio Club e, con quest’ultima società, veniva inserito in distinta per la partita di Coppa Italia Dilettanti 2023 – 2024 del 4.10.2023 tra la Puteolana 1902 ed il Monte Calcio Club. In occasione di quella gara il Carannante non veniva schierato in campo ma, poiché inserito in distinta, non scontava la squalifica; in data 18.10.2023, gara di ritorno degli ottavi di Coppa Italia tra il Monte Calcio Club e la Puteolana, il Sig.



Carannante Lorenzo (28.04.2003) non veniva inserito in distinta così scontando la squalifica comminatagli con il Comunicato Ufficiale del C.R. Campania n. 16 del 31 agosto 2023.

PQM

delibera di rigettare il ricorso proposto dalla società Castel Volturno Calcio 22 e per l’effetto conferma il punteggio acquisto sul TDG di 0/2 in favore della resistente rimandando al relativo C.U. per gli altri provvedimenti. Dispone incamerarsi il contributo d’accesso alla Giustizia Sportiva.


error: Content is protected !!
P