Il GST letto il rapporto del DGG della gara in epigrafe rilevato che :- A seguito dell’espulsione del calciatore Palumbo Antonio, n. 11 della società Villa Literno si scatenava una rissa tra i calciatori in campo i cui protagonisti era il predetto Palumbo ed il n. 8 della società Puglianello, il n. 8 Otranto Umberto; – Successivamente e precisamente al minuto 99′ del ST veniva fischiata la fine della gara ma ciò nonostante, continuava la rissa tra calciatori di cui alcuni non riconosciuti dal DDG; L’episodio suddetto si aggravava anche a seguito della ulteriore rissa scaturita tra le due tifoserie sugli spalti, a cui partecipavano anche alcuni calciatori delle due squadre; – In particolar modo, il primo calciatore partecipante alla rissa e riconosciuto dal DDG era il sig. Guarino Francesco (n. 16 del Villa Literno), il quale forzava il cancello che separava il TDG dagli spalti. A questo punto tale soggetto sollevava di peso un tifoso della società Puglianello ed iniziava a colpirlo con pugni alla testa, tanto tanto da provocare la fuoriuscita di sangue dal tifoso; Il secondo calciatore partecipante alla rissa e riconosciuto dal DDG era il sig. D’Andrea Salvatore (n. 1 del Puglianello), il quale anch’esso colpiva con dei violenti pugni alcuni tifosi della società Villa Literno; inoltre, una volta terminata la gara, allorquando la terna arbitrale si trovava negli spogliatoi, all’interno dello stesso entrava una persona non presente in distinta ma qualificatasi come presidente del Puglianello, sig. Carbone Umberto, il quale invece di sedare la rissa la fomentava ulteriormente. Tale soggetto, inoltre, dapprima sugli spalti durante la partita e successivamente negli spogliatoi, minacciava gravemente il DDG ed altresì cercava il contatto fisico con lo stesso che non si é verificato solo grazie all’intervento del Commissario di Campo; – Tali comportamenti ed azioni sono state altresì riportate e segnalate anche dagli assistenti dell’arbitro nonché dal commissario di campo. P.Q.M.
delibera :
A) che le prossime 2 gare casalinghe delle Società Polisportiva Puglianello e ASD Villa Literno vengano disputate a porte chiuse ;
B) di comminare l’ammenda di 1.500,00 alla Società Polisportiva Puglianello. Sanzione aggravata per l’omessa vigilanza che ha dato origine alla maggior parte dei fatti sopra indicati nonché per mancata collaborazione dei dirigenti della Società per porre fine a quanto sorto sul tdg, infine ulteriormente aggravata dal comportamento dalla persona qualficatasi come Presidente della società ma non riconosciuta dal DDG;
C) di comminare l’ammenda di € 1.000,00 alla ASD Villa Literno;
D) di comminare la squalifica di n. 4 giornate al calciatore Palumbo Antonio (n. 11 della società Villa Literno), di cui una giornata per essere stato espulso al minuto 45+8 del ST e ulteriori tre giornate per i comportamenti sopra riportati e tenuti dopo la fine della gara;
E) di comminare la squalifica di n. 3 giornate al calciatore Otranto
F) di comminare la squalifica di n. 8 giornate al calciatore Guarino Francesco (n. 16 della società Villa Literno), peri comportamenti sopra riportati e tenuti dopo la fine della gara;
G) di comminare la squalifica di n. 6 giornate al calciatore D’Andrea Salvatore (n. I della società Puglianello), per i comportamenti sopra riportati e tenuti dopo la fine della gara.