Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute dell’11 e 12 Marzo 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito 181/575 integralmente si riportano:
AMMENDA € 2.000,00 CATANIA (per avere, la quasi totalità (80%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato: 1. al 14° minuto del primo tempo cori offensivi e insultanti nei confronti di tifosi di altra società, ripetuti per otto volte, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante; 2. al 34° minuto del primo tempo cori offensivi e insultanti nei confronti di tifosi di altra società ripetuti per circa un minuto, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;
AMMENDA € 1.000,00
-CROTONE (per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante il secondo tempo, alcuni oggetti della grandezza simile ad accendini, un fumogeno e una bottiglietta in vetro semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze
– PICERNO (per avere i suoi raccattapalle, al 16°, 17° e 20° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto, ritardando volontariamente la consegna dei palloni e così provocando la reazione dei tesserati avversari).
AMMENDA € 800,00 TURRIS (per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. all’80° minuto della gara, un accendino nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. all’82° e 86° minuto della gara, due bottigliette di plastica prive di contenuto nel recinto di gioco, senza conseguenze).
AMMENDA € 700,00 BENEVENTO ( per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 46° minuto della gara, una bottiglietta di acqua sul terreno di gioco, senza conseguenze)
AMMENDA € 400,00 MONOPOLI (per avere, la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, al 1° minuto del secondo tempo, per quattro volte, intonato cori osceni ed oltraggiosi)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
SCIACCA GIACOMO MICHELE (CASERTANA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MATESE MATTIA (CASERTANA)