VILLARICCA/CARINOLA – Quella tra Villaricca e Carinola è una pagina nera di sport. Leggere di “calci al ventre, calci alla schiena, pugni alla nuca, persone all’ospedale” così come descritto per filo e per segno dall’arbitro è inaccettabile in un campo di calcio come in qualsiasi luogo di vita. Fa rabbrividire leggere quello che è un proprio report di guerra nella gara andata in scena allo stadio “Alberto Vallefuoco” di Mugnano di Napoli, una pagina vergognosa per il calcio campano. Pesanti le sanzioni e le squalifiche che è possibile leggere nella lunga sentenza del Giudice Sportivo, che vi riportiamo di seguito. Questo non è calcio.
P.S. A salvarsi è Ogbonna Chukwemekaa della società Villaricca Calcio che tutela l’arbitro e lo difende dalla furia di veri e propri delinquenti.
IL COMUNICATO DEL GIUDICE SPORTIVO
Il GST letto il rapporto del DGG della gara in epigrafe rilevato che – Il DDG al termine del 1^ tempo della gara in epigrafe, mentre era intento a rispondere al capitano della Società Villaricca circa i motivi per cui era stato adottato un provvedimento disciplinare nei confronti di un calciatore del Villaricca , notava un gruppo di calciatori di entrambe le società che discutevano animosamente. Notava inoltre che una persona, non presente nella distinta di gara, entrare sul tdg unitamente ad altre persone, sempre non identificate, i quali si rivolgevano ai calciatori della Carinola con toni forti e veementi – Dopo tale frangente si avvicinava al DDG il Sig. Scagliarini Luigi Francesco, allenatore della SSC Carinola, che, con toni vistosamente animati, lo invitava ad intervenire nel capannello che si era formato e precisava che alcuni tesserati della propria squadra erano stati minacciati dalle persone sopraggiunte sul tdg, non identificate, ma riconducibili alla Società Villaricca; – Lo Scagliarini, voltando le spalle al DDG, si dirigeva verso uno d questi soggetti non riconosciuti e non presenti in distinta, ma riconducibili alla Società Villaricca, sferrandogli un fortissimo calcio al ventre con la pianta del piede, facendolo cadere a terra in preda al dolore per l’aggressione subita; – A questo punto un tesserato della Società Villaricca si avvicinava al DDG e gli riferiva che il soggetto aggredito dallo Scagliarini non era altro che il Presidente della Società Villaricca, non riportato in distinta di gara; – Lo Scagliarini, dopo aver colpito il predetto soggetto collegato alla Società Villaricca, si incamminava verso l’altra parte del ttg ma veniva prontamente inseguito da due persone non identificate, riconducibili al Villaricca, che, una volta raggiuntolo gli sferravano due pugni a mano chiusa all’altezza della nuca e subito dopo un violento calcio all’altezza della schiena. In seguito a ciò lo Scagliarini cadeva al suolo dolorante ed urlava chiedendo aiuto ai propri tesserati e tutto ciò mentre veniva colpito per tutto il corpo da continui calci da parte dei predetti sostenitori; – Da quel momento nasceva una rissa tra i tesserati di entrambe le Società. In esito a ciò, per non essere riconosciuti molti tesserati di entrambe le società si toglievano la maglia. Ciò nonostante il DDG riconosceva, quale partecipanti alla rissa, il Sig. Tambaro Baldassarre, allenatore della società Villaricca, che sferrava, con propri arti superiori, colpi al volto a persone partecipanti alla rissa che si paravano dinanzi. Riconosceva, altresì, il Sig. Ferone Carmine, vice capitano della società Villaricca, intento a colpire con calci alla nuca il Sig. Scagliarini, allenatore della squadra avversaria, che si trovava al suolo, accartocciato su sé stesso nell’intento di proteggersi dai numerosi colpi che stava ricevendo.
Infine riconosceva il Sig. Veneziano Lucio, vice capitano della società Carinola, che sferrava numerosi pugni all’altezza del capo ad un tesserato della società Villaricca; – il DDG notava che qualcuno aveva forzato il cancello di accesso al tdg, appositamente controllato da lui stesso prima della gara e chiuso con un lucchetto, per cui tifosi si riversavano sul tdg. Tali tifosi non identificati, ma riconducibili alla società Villaricca, andavano rapidamente incontro al DDG minacciandolo verbalmente di lesioni e mostrandogli i pugni, si avvicinavano sempre di più. A questo punto interveniva il calciatore della Società Villaricca, Sig. Ogbonna Chukwemekaa, il quale prima richiedeva al DDG di intervenire per sedare la lite e poi vedendo che il DDG era minacciato seriamente da persone, come già riferito, non identificate, lo prendeva sottobraccio, facendogli guadagnare la strada degli spogliatoi.
– Una volta che il DDG era in prossimità dello spogliatoio, insieme al predetto calciatore della società Villaricca, una persona non riconosciuta, ma riconducibile alla società Villaricca, gli impediva di proseguire, bloccandolo con il suo fisico e gli intimava di non sospendere la gara, minacciandolo di lesioni in caso negativo. Il Sig. Ogbonna, non essendo presente alcun addetto al campo e/o responsabile dell’impianto nella zona, ancora una volta veniva in soccorso del DDG spingendo la detta persona e quindi dando al DDG la possibilità di rientrare nello spogliatoio; – Il DDG una volta rientrato nello spogliatoio, tranquillizzatosi, e constatando che la rissa sul campo continuava, decideva di richiedere l’intervento dei CC ma le chiamate davano esito negativo e quindi decideva di chiamare il proprio Organo Tecnico che lo tranquillizzava e successivamente lo faceva raggiungere dall’O.A.; – Il DDG insieme all’O.A. decidevano di uscire dallo spogliatoio e raggiunto l’uscio notavano il Sig. Scagliarini Luigi Francesco, allenatore della società Carinola, a terra privo dei sensi. A questo punto si avvicinava al DDG la persona non riconosciuta, ma, come sopra riferito, essere il Presidente della Società Villaricca il qual non curante di quanto accaduto, si rivolgeva con toni accesi e veementi all’O.A. e rivolgeva frasi infamanti contro gli organi designatori e denigratori nei confronti dei DDG. Mentre l’O.A. cercava di tranquillizzare il predetto soggetto, arrivava l’allenatore della società Villaricca, Sig. Tambaro Baldassarre che con toni furiosi e provocatori gli urlava frasi minacciose ; – il DDG, visto che si stava creando di nuovo una situazione critica, ritenendo che non ci fossero più i presupposti per proseguire la gara, decideva di rientrare negli spogliatoio definitivamente; – il Sig. Tambaro, mentre il DDG si dirigeva nello spogliatoio, lo seguiva e gli reiterava le minacce; minacce rivolte anche all’OA che cercava di tranquillizzarlo; – l’OA mentre il DDg trascriveva tutto l’accaduto, chiede intervento delle Forze dell’Ordine; – Forze dell’Ordine che arrivavano all’impianto e recatisi presso lo spogliatoio del DDG lo tranquillizzavano, richiedendogli di ricostruire l’accaduto. Infine le FF.OO. provvedevano a scorate l’auto con il DDG fino all’ingresso dell’autostrada.
LA SENTENZA
P.Q.M. delibera: A) che le prossime 6 gare casalinghe della Società Villaricca vengano disputate a porte chiuse; B) che la gara di ritorno tra le due Società venga disputata a porte chiuse con la presenza di Commissari di Campo, costo posto a carico di entrambe le Società; C) di squalificare fino al 16.05.2024 il, Sig. Scagliarini Luigi Francesco, allenatore della Società Carinola; D) di squalificare fino al 15.05.2025 il Sig. Tambaro Baldassarre, allenatore della Società Villaricca. La sanzione è aggravata per le recidive reiterate di atti di violenza, minacce rivolte al DDG; E) di squalificare il Sig. Ferone Carmine, vice capitano della società Villaricca, per n. 8 giornate. Sanzione aggravata per le azioni violente poste in essere; F) di squalificare il Sig. Veneziano Lucio, vice capitano della società Carinola, per n.6 giornate;
G) di comminare l’ammenda di euro 1000,00 alla Società Villaricca.
Sanzione aggravata per l’omessa vigilanza che ha dato origine alla maggior parte dei fatti sopra indicati nonché per mancata collaborazione dei dirigenti della Società a porre in essere per far termine quanto sorto sul tdg.
Sanzione ridotta per l’encomiabile e fattivo intervento del calciatore della, Sig. Ogbonna Chukwemekaa della società Villaricca Calcio, per salvaguardare l’integrità fisica del DDG, in occasione dei fatti indicati, allontanandolo dai sostenitori della Società Villaricca che minacciosamente gli si avvicinavano, accompagnandolo verso lo spogliatoio, allontanando un sostenitore della Società Villaricca che lo aveva bloccato con il suo fisico e permettendo al DDG l’ingresso nello spogliatoio e fermandosi al di fuori per evitare eventuali ingressi.
H) di comminare l’ammenda di euro 500,00 alla S. S.C. Carinola. Sanzione aggravata per la mancata collaborazione dei dirigenti della Società che non hanno posto in essere ogni tipo atteggiamento per far termine quanto sorto sul tdg.
I) rilevata la responsabilità oggettiva di ambedue le compagini e verificato che nessuna delle due società ha posto in essere un qualsivoglia atteggiamento atto a sedare la rissa generatasi e a riportare le condizioni per la prosecuzione della gara, infligge la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 a ambedue le società Tutti gli altri provvedimenti adottati verranno riportati di seguito sul C.U..