Come nelle previsioni il giudice sportivo ha respinto il ricorso avverso la posizione irregolare di Maraucci. Questa la decisione ufficiale:
Il Giudice Sportivo,
– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. TEAM ALTAMURA con il quale si richiede che
venga inflitta alla A.S.D. GLADIATOR la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 6, C.G.S. Secondo
la ricostruzione della società reclamante, nell’ambito della gara in oggetto il calciatore MARAUCCI MAURIZIO, schierato con il n. 6
dalla A.S.D. GLADIATOR, non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto non tesserato nell’ambito della presente stagione.
– lette le controdeduzioni inviate dalla A.S.D. GLADIATOR con le quali si contestano i fatti descritti dalla società reclamante ed, in
particolare, si afferma l’assoluta regolarità della posizione del calciatore MARAUCCI MAURIZIO in occasione della gara in oggetto,
avendo provveduto al suo tesseramento, unitamente a quello di altri 15calciatori, in data 5 agosto 2019;
– letta la dichiarazione del 6 settembre 2019 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’Ufficio Tesseramento del
Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che “il calciatore MARAUCCI MAURIZIO, nato
il 15/04/1989, risulta essere tesserato per la A.S.D. GLADIATOR dal 5 agosto 2019”.
P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-1;
3) di addebitare il contributo di reclamo sul conto della A.S.D. TEAM ALTAMURA