Così come riportato sul C.U. n.72 il Villa Literno ribalta il risultato della sfida con l’Hermes Casagiove e vince a tavolino. Il motivo del ricorso della società liternese, presentato grazie al sapiente lavoro del direttore Giuseppe Oliva e del segretario Giovanni Ucciero, risiede nella posizione irregolare di alcuni dirigenti e calciatori giallorossi così come accertato anche dal C.R. Campania. Con il +3 in classifica i biancorossi del tecnico Aniello Tamburrino volano al primo posto in coabitazione con Gladiator e Aversa Normanna. Di seguito l’estratto del comunicato:
GARA DEL 4/11/2018 HERMES CASAGIOVE – VILLA LITERNO
Il GST, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Villa Literno con il quale la stessa si duole della irregolare partecipazione alla gara ai fini del tesseramento/censimento dei calciatori di seguito elencati: Al Muhammet Deniz (2710/2002), Sanneh Yankuba (nato il 1/1/1999), Ousman Hdong (1/1/199), Javo Ousman (nato il 1/1/1999), nonché dell’assistente di parte, sig. Maciariello Gabriele; esperiti gli opportuni accertamenti presso l’ufficio tesseramenti di questo C.R. Campania è emerso che i calciatori Sanneh Yankuba, Ousman Hdong e Javo Ousman risultano regolarmente tesserati a far data dal 23/10/2018, nel mentre il calciatore Al Muhammet Deniz risulta tesserato a far data dall’11/12/2018 ed invece il sig. Maciariello Gabriele, non risulta essere censito a favore della società Hermes Casagiove.
PQM, il Giudice Sportivo Territoriale, valutate le irregolari posizioni del calciatore Al Muhammed e del sig, Maciariello Gabriele in quanto il primo tesserato in data successiva alla disputa della gara ed il secondo non essendo censito in favore della società Hermes Casagiove, delibera, ritenendo fondato il reclamo proposto, di accoglierlo e per lo effetto di infliggere alla società Hermes Casagiove la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3; delibera altresì di infliggere l’ammenda di euro 80,00 alla società Hermes Casagiove per i fatti di cui sopra, conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U.; infligge l’inibizione fino al 31/1/2019 al dirigente accompagnatore Bovenzi Gino per i fatti di cui in narrativa; dispone restituirsi la tassa di reclamo se versata.