Stangata per il Cellole in Prima Categoria. Così ha deciso il Tribunale Federale Territoriale riunitosi lunedì, a proposito di una partita del Campionato Allievi provinciali, sul deferimento della Procura Federale.
Ecco quanto riportato dal comunicato:
“Deferimento della Procura Federale della Figc a carico: del Sig. Freda Angelo, Presidente Società Cellole, della violazione dell’art.1bis comma 1, in relazione all’art.10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; dei calciatori: Invito Pasquale, Di Lorenzo Alessandro e Gentile Alessandro della violazione dell’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione all’art.10 comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento; dei sigg. Valletta Antonio e Sorgente Daniele, dirigenti accompagnatori della Società Cellole, della violazione di cui all’art.1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt.61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; dellaSocietà Cellole, a titolo di responsabilità diretta/oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2 del C.G.S.
La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alle gare in epigrafe dei calciatori sopra indicati, malgrado non fossero tesserati. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che le distinte delle gare di cui sopra erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiali con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non facevano pervenire memori e ed all’udienza di discussione (21.11.2016) nessuno compariva. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva quindi per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per Freda Angelo la sanzione sportiva dell’inibizione per anni 1 e mesi 6; per i dirigenti Valletta Antonio e Sorgente Daniele la sanzione sportiva dell’inibizione per anni 1 e mesi 6 ciascuno; per il calciatore Invito Pasquale 6 giornate di squalifica, per il Calciatore Di Lorenzo Alessandro nove giornate di squalifica e per il calciatore Gentile Alessandro tre giornate di squalifica e per laSocietà Cellole l’ammenda di € 800,00 e 3 punti di penalizzazione. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento, ed a nulla valgono le difese generiche avanzate dal calciatore. Con memoria difensiva, la Società Cellole ha genericamente dedotto che “i cartellini erano stati presentati presso la Lega a Caserta”, senza tuttavia fornire la benché minima prova al riguardo di tale sia pur irrituale comunicazione. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al Presidente Freda Angelo la sanzione sportiva dell’inibizione per anni 1 e mesi 6; ai dirigenti Valletta Antonio e Sorgente Daniele la sanzione sportiva dell’inibizione per anni 1 e mesi 6 ciascuno; ai calciatori Invito Pasquale la sanzione sportiva di due giornate di squalifica, Di Lorenzo Alessandro la sanzione
sportiva di tre giornate di squalifica e Gentile Alessandro la sanzione sportiva di una giornata di squalifica ed alla società Cellole l’ammenda di € 600,00 e tre punti di penalizzazione. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del C.U.