Come ogni martedì puntuali arrivano le decisioni del giudice sportivo.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE CELLI ALESSANDRO (LUPA ROMA F.C. S.R.L.) per atto di violenza verso un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
BACCOLO PIETRO (A.C.R. MESSINA S.R.L.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario 130/304
MUCCIANTE TIZIANO (BENEVENTO CALCIO S.R.L.) per condotta scorretta verso un avversario e per condotta non regolamentare.
BACLET ALLAN PIERRE (MARTINA FRANCA 1947 SRL) per condotta scorretta verso un avversario e per condotta non regolamentare.
CARRETTA MIRKO (MATERA CALCIO S.R.L.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
ESPOSITO MIRKO (PAGANESE CALCIO 1926 SRL) entrambe per condotta scorretta verso un avversario
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
IANNINI GAETANO (MATERA CALCIO S.R.L.)
perchè al termine della gara assumeva comportamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina della squadra avversaria, provocandone la reazione ed un principio di colluttazione prontamente sedata (r.A.A.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DI CHIARA GIAN LUCA (FOGGIA CALCIO S.R.L.)
perchè al termine della gara rientrando negli spogliatoi tentava di colpire con un calcio all’altezza della coscia un avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V
INFR)
FORNITO GIUSEPPE (A.C.R. MESSINA S.R.L.)
MELARA FABRIZIO (BENEVENTO CALCIO S.R.L.)
RICCI LUCA (CATANZARO CALCIO 2011 SRL)
MORACCI LEONARDO (ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.)
CANCELLOTTI TOMMASO (JUVE STABIA S.R.L.)
OBODO KENNETH OGOCHUK (JUVE STABIA S.R.L.)
FREDDI GIANLUCA (LECCE SPA)
AQUARO GIUSEPPE (LUPA CASTELLI ROMANI SRL)
FABBRO ALESSANDRO (LUPA ROMA F.C. S.R.L.)
ARMELLINO MARCO (MATERA CALCIO S.R.L.)
CUNZI EVANGELISTA (PAGANESE CALCIO 1926 SRL)
€ 3.500,00 FOGGIA CALCIO S.R.L. perché propri sostenitori al termine della gara lanciavano sul terreno di gioco in direzione dei componenti della squadra avversaria che rientravano negli spogliatoi sei bottiglie piene
d’acqua, senza colpire.
€ 2.500,00 CATANIA SPA perchè propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni alcuni dei quali venivano lanciati nel recinto di gioco, senza conseguenze; gli stessi introducevano e facevano esplodere nel proprio settore numerosi petardi, alcuni di notevole potenza, senza conseguenze (recidiva).
€ 1.500,00 CATANZARO CALCIO 2011 SRL perchè propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni due dei quali venivano lanciati nel recinto di gioco, senza conseguenze; gli stessi facevano esplodere nel recinto di gioco due petardi, senza conseguenze.
€ 1.500,00 MARTINA FRANCA 1947 SRL perchè propri sostenitori prima dell’inizio della gara lanciavano sul terreno di gioco numerosi rotoloni di carta la cui rimozione provocava ritardo sull’orario d’inizio della gara; perchè propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo, senza conseguenze.
€ 1.000,00 BENEVENTO CALCIO S.R.L. per indebita presenza negli spogliatoi
prima della gara, nell’intervallo ed al termine della stessa di persona
non iscritta in distinta.
€ 500,00 A.C.R. MESSINA S.R.L. per aver provocato ritardo sull’orario d’inizio della gara, nonostante i solleciti da parte dell’arbitro.
€ 500,00 AKRAGAS CITTADEITEMPLI perchè propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo, senza conseguenze.