E’ arrivata la decisione del giudice sportivo che ha respinto il ricorso del Mondragone avverso le presunte posizioni irregolari di Alcolino e Bonavolontà. I due calciatori però erano regolarmente tesserati per il club neroazzurro e dunque bocciato il tentativo di vedersi attribuire i tre punti a tavolino. Ecco le motivazioni del giudice sportivo riportate nel comunicato ufficiale:
Il G.S.T., visto il reclamo, ritualmente proposto, rileva che lo stesso nel merito è infondato, e pertanto meritevole di rigetto. La società reclamante si duole della partecipazione alla gara de qua del calciatore Alcolino Marco (nato il 3.10.1993) indicato in distinta della società Gladiator 1924 al n. 1 sebbene svincolato alla data della gara de qua, e del calciatore Bonavolontà Alessio (6.9.1990) iscritto in distinta di gara al n. 8, senza averne titolo perché alla data della gara non tesserato per la società Gladiator. Orbene, esperiti gli opportuni accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che il calciatore Alcolino Marco (nato il 3.10.1993) risulta regolarmente tesserato a favore della società Gladiator 1924 a decorrere dal 4.09.2015, ed il calciatore Bonavolontà Alessio (nato il 6.09.1990) anch’egli risulta tesserato a favore della società Gladiator 1924 a decorrere dal 25.08.2015, ovvero, da data antecedente rispetto a quella della data della gara in esame. Pertanto avevano pieno titolo a partecipare alla gara oggetto di reclamo.
Per tali motivi DELIBERA di rigettare nel merito il reclamo in ordine alla presunta irregolarità agli effetti del tesseramento dei calciatori Alcolino Marco (nato il 3.10.1993) e Bonavolontà Alessio (nato il 6.09.1990). Dispone addebitarsi la relativa tassa sul conto della Società reclamante.