Mano pesante del Giudice Sportivo di serie D che ha squalificato undici calciatori nei gironi H e I di cui quattro per tre e due giornate. Fermati anche Cozza (Reggio Calabria) e Padovano (Taranto). Leonfortese-Scordia 0-3 a tavolino. Queste tutte le decisioni:
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE
COZZA FRANCESCO (REGGIO CALABRIA)
Per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara, allontanato.
SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA
PADOVANO GIUSEPPE (TARANTO FOOTBALL CLUB1927)
Per proteste nei confronti dell’Arbitro, allontanato
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
VINDIGNI FRANCESCO (CITTA DI SIRACUSA)
Per avere, a gioco fermo ed in reazione, colpito un calciatore awersario con un pugno al fianco.
VARCHETTA ALESSANDRO (FRATTESE S.R.L.)
Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore awersario con una gomitata al petto.
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
LORUSSO ALESSANDRO (GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD)
CAMPANELLA FRANCESCO (POTENZA CALCIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE
Tona (Francavilla)
Vitiello (Gragnano)
Diopoumar (Gragnano)
Bellini (Scordia)
IanniellO (Sarnese)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER TRE GARE
TAURINO ROBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO)
Per avere, al termine della gara, colpito con uno schiaffo a mano aperta sul viso un calciatore avversario.
SQUALIFICA PER DUE GARE
ESPOSITO GENNARO (TARANTO FOOTBALL CLUB1927)
Per avere, al termine della gara, colpito con un calcio agli arti inferiori un calciatore avversario
LEONFORTESE – CITTA DI SCORDIA
II Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S.D. CITTA DI SCORDIA (reclamo ritualmente e tempestivamente notificato alia societa Leonfortese con raccomandata A.R. n° 12527578034-6 inviata l’8/09/2015) con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore Speciale Filippo tesserato per la A.P.D. LEONFORTESE.
- rilevato che il calciatore summenzionato, all’epoca tesserato per la societa Castelbuonese, ha preso parte, in data 16 aprile 2015, alia gara Castelbuonese-Castellamare, quarti di finale della fase regionale del campionato Juniores2014/2015, organizzato dal Comitato Regionale Sicilia ed a seguito della medesima gli e stata comminata la squalifica per una gara per “recidiva in ammonizione II infrazione”, di cui al C.U. n.501 del 17 aprile 2015 emesso dal Comitato Regionale Sicilia.
- rilevato che la summenzionata squalifica non e stata scontata e che, pertanto, ai sensi deH’art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva il calciatore Speciale Filippo non aveva titolo a partecipare alia gara in oggetto
Delibera:
- di accogliere il reclamo;
- di infliggere alia A.P.D. LEONFORTESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- di non addebitare la tassa di reclamo.