Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 24 e 25 Febbraio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 MARZO 2025
TALDO CARLO (CASERTANA)
per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR)
EGHAREVBA DESTINY EFOSA (CASERTANA)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, protestava platealmente e gesticolando pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l’operato.