AMMENDA € 400,00 CASERTANA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver, al 22° minuto del primo tempo, esploso nel proprio Settore un petardo di moderata intensità, senza conseguenze;
B) per avere causato il ritardo, a causa della riparazione delle reti di porta:
1. di due minuti dell’inizio della gara;
2. di due minuti dell’inizio del secondo tempo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
CARRETTA MIRKO (CASERTANA)
per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, durante la contesa del pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza della tibia, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere