Il GST letto il rapporto del DDG, rilevato che: ^ al termine del primo tempo di gioco una persona non presente in distinta, ma chiaramente riconducibile alla società ospitante, accedeva al TDG e intercettava il DDG protestando per le decisioni assunte nel corso della prima frazione di gioco. Costui, come specificato a supplemento di rapporto dal DDG: ” ma lui iniziava ad insultarmi dandomi del “coglione” e, all’improvviso caricava un pugno con la mano destra chiusa e mi colpiva al volto, precisamente sulla guancia sinistra. Il colpo è stato particolarmente violento, tanto che, da referto medico redatto dei sanitari al pronto soccorso, mi è stata riscontrata un’abrasione della superficie interna del labbro (un taglio interno alla bocca) e un trauma contusivo della regione mascellare sinistra. Subito dopo avermi colpito, il colpevole veniva immediatamente allontanato da alcuni dirigenti e calciatori e, prima di uscire dal TDG fischiavo la sospensione definitiva della gara, perché sentivo forte dolore al volto e temevo per la mia incolumità stante l’assenza di forze dell’ordine. “; ^ dopo essere stato colpito al volto il DDG veniva accompagnato nello spogliatoio dal capitano della società ospitante, Velardi Enrico, e dall’assistente dell’arbitro della stessa società, Rea Giuseppe. Quest’ultimo, in particolare, una volta all’interno dello spogliatoio dapprima cercava di minimizzare l’accaduto e poi, una volta compreso che la gara non sarebbe ripresa a seguito della violenta aggressione al DDG, perdeva le staffe e, come relazionato dallo stesso DDG a supplemento di rapporto: “iniziava a minacciarmi per non farmi sospendere la gara e per non chiamare i carabinieri, dicendomi testualmente “devi continuare la gara, pensa che dopo dovrai uscire da questo spogliatoio e che noi siamo la società di casa, pensa a tutte le persone che stanno qua fuori e quello che possono fare”. Visto tale atteggiamento che rendeva ancora più in pericolo la mia incolumità, chiedevo sia a lui che al capitano di uscire dallo spogliatoio, ma il signor Rea Giuseppe, continuava a minacciarmi e insultarmi con aggettivi come “ragazzino, scemo e coglione” e anziché andarsene mi aggrediva fisicamente prendendomi con la sua mano sinistra per il collo, tentando di sbattermi verso il muro degli spogliatoi. Per effetto della presa sul collo facevo 2/3 passi all’indietro e mentre mi spingeva verso il muro dello spogliatoio con la sua mano intorno al mio collo, riuscivo comunque a divincolarmi. Solo dopo ciò, il Rea era portato fuori dallo spogliatoio dal capitano della società ospitante, Velardi Enrico.”. Questa brutale aggressione provocava al DDG, come certificato da referto ospedaliero allegato al referto arbitrale, un trauma contusivo del collo; ^ il DDG dopo questa seconda aggressione si chiudeva a chiave nello spogliatore ove veniva raggiunto dai Carabinieri dopo circa 15 minuti di attesa. Giunti sul posto le Forze dell’Ordine assistevano il DDG e, come da quest’ultimo relazionato: “Dopo tali eventi, mi vestivo e, uscito dallo spogliatoio, venivo scortato dalle forze dell’ordine prima fino alla macchina. Preciso che i carabinieri mi consigliavano, in via precauzionale, di andare ad un pronto soccorso vicino la mia abitazione e non in uno nelle zone limitrofe al luogo di svolgimento della gara, perché c’era pericolo di essere seguito da qualche tifoso, tanto che gli stessi carabinieri mi scortavano fino al casello dell’autostrada.”.
PQM delibera:
^ squalificare per anni 4 il Sig. Rea Giuseppe assistente all’arbitro della società Aquile Rosanero Caserta. La fattispecie rientra tra le previsioni di cui al C.U. n.104 del 17/12/2014 in materia di prevenzione contro i fatti violenti nei confronti dei DDG; ^ disporre che la società Aquile Rosanero Caserta disputerà le prossime 4 gare casalinghe a porte chiuse con un commissario di campo a proprio carico; ^ infliggere l’ammenda di € 500,00 alla società Aquile Rosanero Caserta per le gravi condotte sopra descritte che comportavano la sospensione della gara; ^ infliggere ex art. 35 co. 5bis CGS punti 2 di penalizzazione alla società Aquile Rosanero Caserta. Sono sospese le determinazioni relative all’omologa del risultato essendo pendente preannuncio di ricorso.