Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 192 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Rosario PELLIGRA, Vincenzo GRELLA, e della società CATANIA FC SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:
ROSARIO PELLIGRA, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Catania F.C. s.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’allegato A, par. 2, del Comunicato Ufficiale n. 255/A della F.I.G.C. del 14 giugno 2024, per aver lo stesso, entro il termine del 9 agosto 2024, omesso di prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto ad Euro 1.000.000,00 dell’ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori, tecnici e direttori sportivi tesserati per la società Catania F.C. s.r.l..;
VINCENZO GRELLA, all’epoca dei fatti Vice Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Catania F.C. s.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’allegato A, par. 2, del Comunicato Ufficiale n. 255/A della F.I.G.C. del 14 giugno 2024, per aver lo stesso, entro il termine del 9 agosto 2024, omesso di prestare idonea garanzia integrativa copertura del 40% dell’eccedenza rispetto ad Euro 1.000.000,00 dell’ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori, tecnici e direttori sportivi tesserati per la società Catania F.C. s.r.l.;
CATANIA F.C. S.R.L., per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo d’incolpazione erano tesserati i Sig.ri Rosario Pelligra e Vincenzo Grella; nonché per responsabilità propria ai sensi di quanto previsto e disposto dall’allegato A, par. 2, del Comunicato Ufficiale n. 255/A della F.I.G.C. del 14 giugno 2024;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Rosario PELLIGRA e Vincenzo GRELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CATANIA FC SRL;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Rosario PELLIGRA, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo GRELLA, e di 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società CATANIA FC SRL;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.