GIUDICE SPORTIVO. Lancio di fumogeni costano caro a Casertana e Taranto



Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 25 settembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

AMMENDA € 1.500,00 TARANTO



A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato al 12° minuto del primo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco (pista di atletica), senza conseguenze;

B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato: 1. al 14° e 34° minuto del primo tempo, cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari;

2. al 39° minuto del primo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00 CASERTANA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, dal Settore Distinti, al 9° minuto del secondo tempo, cinque fumogeni in direzione del Settore Curva Nord Ospiti occupato dai tifosi avversari, tre di questi si fermavano all’interno del recinto di gioco (pista di atletica) e venivano prontamente spenti dai Vigili del Fuoco, due si fermavano all’interno del Settore “cuscinetto” vuoto posto a divisione delle due tifoserie, senza conseguenze;

B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, al 14° e 34° minuto del primo tempo, intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari.


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