Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 2 e 3 Settembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano
AMMENDA € 1.500,00 CASERTANA
per avere un suo sostenitore, al termine della gara mentre i giocatori stavano scendendo le scale di accesso agi spogliatoi, proferito un epiteto razzista, comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica, nei confronti di un calciatore della società avversaria. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive della vicenda, connotata da particolare gravità e ritenuto che nella specie non ricorre il requisito della dimensione, necessario per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 28, comma 4, C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR) PAGLINO STEFANO (CASERTANA) per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina, e pronunciava parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore sostituito).