Il Giudice Sportivo ha emanato una delibera in merito ai fatti occorsi lo scorso 7 maggio in occasione di Picerno-Crotone, quando a causa dell’eliminazione i pitagorici furono costretti dai propri ultras a levarsi le maglie. Multa di 500 euro per i giocatori protagonisti e inibizione per lo SLO del club calabrese.
Ecco il comunicato: “Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, con l’assistenza di Irene Papi e del Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli,
– vista la relazione redatta dai componenti della Procura Federale e la conseguente ordinanza con la quale sono stati disposti accertamenti istruttori;
– vista la relazione trasmessa dalla Procura Federale a questo Giudice in riscontro alla richiesta formulata, osserva quanto segue.
Al termine della gara in oggetto, i sostenitori della società Crotone hanno preteso che i giocatori della loro squadra si spogliassero delle maglie indossate in quanto non degni di portarle.
Nell’occasione lo SLO della Società, Sig. ANTONIO ZIZZA, dapprima, ha consentito che i calciatori si avvicinassero ai tifosi e, quindi, in conformità a quanto richiesto dagli stessi, li ha invitati a lasciare per terra le maglie indossate.
I calciatori come individuati all’esito delle indagini suppletive richieste, hanno, da parte loro, adempiuto alla richiesta loro rivolta, sollecitati anche dallo SLO della società di appartenenza.
Ad avviso del giudicante, il comportamento sia dello SLO che dei calciatori viola la disposizione di cui all’articolo 25, comma 9, in quanto costoro hanno avuto interlocuzioni per un rilevante lasso di tempo con i sostenitori nel mentre gli stessi li insultavano e inveivano nei loro confronti ed hanno adempiuto alla richiesta intimidatoria e denigratoria di spogliarsi delle maglie indossate.
Nella valutazione dei comportamenti rispettivamente tenuti dai tesserati, questo giudicante ritiene che la condotta dello SLO sia connotata da una differente gravità rispetto a quella tenuta dei calciatori.
In proposito vale rilevare che la funzione dello SLO, fra le altre, è quella di impedire la verificazione di fatti analoghi a quelli in odierna valutazione. Inoltre, dalle concordi dichiarazioni dei calciatori, emerge che lo stesso li ha invitati a tenere il comportamento accertato.
Di contro, la condotta dei calciatori si può ritenere, da una parte, integrativa della fattispecie contestata (per i motivi sopra esposti) ma, dall’altra, connotata da una minore gravità, in quanto la condotta tenuta è stata sollecitata anche dallo SLO, sebbene in evidente violazione dell’art. 25 citato.
Per i motivi esposti questo Giudice ritiene, pertanto, di dover comminare, in applicazione degli articoli 4, 25 comma 9, 13 comma 2, le seguenti sanzioni.