Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 26 e 27 Febbraio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito si riportano:
La Casertana è stata multata di € 1.000 per l’indebita presenza, al 94° minuto della gara, in occasione della segnatura di una rete da parte della propria Squadra, e al termine della gara, di soggetti identificati e non identificati ma riconducibili alla Società nel recinto di gioco per festeggiare con la propria Squadra; B) per indebita presenza, nella zona antistante gli spogliatoi di numerosi soggetti non identificati ma riconducibili alla società.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 8 MARZO 2024 D’AGOSTINO GIUSEPPE (CASERTANA) per avere, al 94° minuto della gara, in occasione della segnatura di una rete da parte della propria Squadra, fatto accesso indebitamente nel recinto di gioco, nonostante non fosse inserito in distinta, e 169/526 per aver percorso la pista d’atletica a ridosso della Tribuna Centrale per festeggiare la segnatura della rete e incitare il pubblico presente.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA DI NUZZO ANGELO (CASERTANA) per avere, al 94° minuto della gara, in occasione della segnatura di una rete da parte della propria Squadra, consentito l’accesso al recinto di gioco, mediante l’apertura del cancello d’ingresso posto al lato sinistro della Tribuna, di alcune persone identificate e di altre non identificate, ma riconducibili alla Società; al termine della gara, altri soggetti non identificati, penetravano sempre dal medesimo varco e entravano sul terreno di gioco per festeggiare la vittoria della Squadra.
Anche i prossimi avversari dei falchetti hanno ricevuto una multa, infatti la Juve Stabia è stata sanzionato di € 800,00 per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati nonostante i ripetuti richiami da parte dell’Arbitro; B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo di due minuti, a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati nonostante i ripetuti richiami da parte dell’Arbitro.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 8 MARZO 2024 ED EURO 500,00 DI AMMENDA
LOVISA MATTEO (JUVE STABIA) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Squadra Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina e pronunciava una frase irrispettosa nei confronti della stessa e un’espressione blasfema per dissentire nei confronti di una sua decisione. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, 36, comma 1, lett. a) e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).