CASERTA / CASTELLAMMARE DI STABIA – Il giudice sportivo sanziona Casertana e Juve Stabia dopo il big match della decima giornata del girone C di Serie C. Per i falchetti 3mila euro di multa (in calce all’articolo il motivo dell’ammenda) e l’inibizione fino al 2 novembre per il direttore sportivo Alessandro Degli Esposti “per avere, al 35° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto usciva dall’area tecnica di circa cinque metri e, avvicinandosi al IV Ufficiale, pronunciava frasi irrispettose nei confronti della Quaterna Arbitrale per dissentire nei confronti di una loro decisione“. Il ds è stato espulso in seguito alle proteste per il goal annullato al 36′ a Sciacca, per un fuorigioco inesistente. Per la Juve Stabia 1.800 euro di multa, poiché oltre ai fumogeni e petardi lanciati, i sostenitori stabiesi “nel numero di 150 circa, dal 16° del primo tempo al termine della gara, spostandosi dal Settore loro destinato, hanno occupato una parte dello stadio delimitata da una recinzione in quanto inagibile”. Infine per il prossimo avversario dei falchetti, l’Audace Cerignola, è stato squalificato per una giornata il portiere Titas Krapikas che salterà la sfida di domenica al “Monterisi” perché “al 29° minuto del primo tempo, ha tenuto una condotta gravemente antisportiva toccando volontariamente il pallone con le mani fuori dall’area di rigore e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete”.
AMMENDA € 3.000,00 CASERTANA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, al 1° ed al 45° minuto del primo tempo, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. nell’aver lanciato, al 10° minuto del primo tempo, tre bengala in direzione del Settore Ospiti e una bottiglietta d’acqua semipiena che cadevano nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. nell’aver lanciato, al termine della gara, un accendino di colore verde nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Laterale e Distinti intonato, al 30° minuto del primo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità delle condotte sub A) (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.800,00 JUVE STABIA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, durante la fase di riscaldamento delle squadre, tre fumogeni e tre petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. nell’aver lanciato, durante la gara, due petardi e tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. nell’avere i suoi sostenitori, nel numero di 150 circa, dal 16° del primo tempo al termine della gara, spostandosi dal Settore loro destinato, occupato una parte dello stadio delimitata da una recinzione in quanto inagibile.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S., che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e la intrinseca pericolosità delle condotte poste in essere (r. proc. fed., r. c.c.).