Futsal SMCV e Futsal Casilinum sono state escluse dalla Coppa Italia di serie C2. Ecco il comunicato del giudice sportivo:
Il GST visto il rapporto del DDG nonché il supplemento di rapporto, rilevato che:
A) dopo che il DDG aveva espulso il Sig. Casella Francesco, calcettista della società Futsal SMCV, e il Sig. Medugno Silvio, calcettista della società ASD FUTSAL CASILINUM ADV, che si erano colpiti vicendevolmente in seguito ad un diverbio;
B) da tale diverbio era scaturito un parapiglia che aveva visto coinvolti i calcettisti titolari delle due società con gli occupanti di entrambe le panchine che erano entrati sul TDG con l’intento di sedare la lite;
C) alla notifica dei provvedimenti di espulsione il Casella si avviava verso gli spogliatoi mentre il Medugno si sedeva sulla balaustra che separava il TDG dagli spalti;
D) in esito al provvedimento di espulsione del Casella, tutta la panchina del Futsal SMCV si alzava per protestare ed in particolar modo il Sig. Cantiello Antonio, capitano della squadra, che rivolgeva, entrando sul TDG al DDG frasi irriguardose ed offensive;
E) nel momento in cui il DDG comminava il provvedimento disciplinare al Sig. Cantiello Antonio, passava tra i due il Sig. Casella Francesco che correndo verso gli spalti, facendo un balzo colpiva con un violento schiaffo il Medugno Silvio che a causa dello stesso cadeva dietro la balaustra sugli spalti;
F) a questo punto il Casella cercava di scappare ma veniva bloccato dai calcettisti panchinari dell’ASD FUTSAL CASILINUM ADV e colpito con uno schiaffo alla nuca ed un calcio alla coscia. Il DDG non ebbe modo, a causa del marasma creatosi, di identificare gli autori delle condotte violente. Il Casella divincolatosi scappava per tutto il campo venendo rincorso dai calcettisti dell’ASD FUTSAL CASILINUM ADV;
G) il DDG a questo punto notava che sugli spalti nasceva una rissa, con spintoni e schiaffi, fra i tifosi delle opposte società;
H) alcuni tifosi non identificati si sporgevano dalla balaustra spingendo la panchina di ferro della ASD FUTSAL CASILINUM ADV in campo facendola ribaltare senza colpire alcun calcettista;
I) il DDG notava che circa 15 persone non identificate, appartenenti alle due società, scendevano sul TDG con l’intento di sedare gli animi riuscendovi parzialmente;
L) il DDG non sussistendo più le condizioni atte a far terminare la gara, decretava la fine della stessa e rientrava con le squadre negli spogliatoi.
PQM delibera:
A) ritenuta la pari responsabilità delle Società per i fatti di cui sopra riportati e che hanno impedito la regolare continuazione della gara, infligge il provvedimento disciplinare ex art. 10- 1 comma del CGS della perdita della gara per entrambe le Società con il risultato di 0/6;
B) commina alla Società ASD FUTSAL CASILINUM ADV ed alla Società FUTSAL SMCV l’ammenda di EURO 170,00 per la partecipazione alla rissa dei propri tesserati nonché per la partecipazione alla rissa dei propri sostenitori. Sanzione aggravata per la mancata collaborazione dei dirigenti delle Società per sedare le stesse;
C) infligge la squalifica al Sig. Casella Francesco, calcettista della società FUTSAL SMCV, per numero 6 giornate;
D) infligge la squalifica al Sig. Medugno Silvio, calcettista della Società ASD FUTSAL CASILINUM ADV, per numero 4 giornate;
E) di escludere dalla competizione entrambe le società;
F) che le due gare di campionato che vedono contrapposte le due società vengano disputate a porte chiuse.