RISSA ULTRAS. La sentenza su S. Antonio Abate-Ercolanese: l’Albanova si qualifica se…



Rissa Sant’Antonio Abate-Ercolanese

CASAL DI PRINCIPE – Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale FIGC Campania ha deciso che la gara tra Sant’Antonio Abate ed Ercolanese, valevole per il terzo turno dei gironi eliminatori di Coppa Italia Eccellenza, proseguirà da fine primo tempo (al momento della sospensione dell’arbitro il risultato era di 1-3 in favore degli ospiti). La gara, salita agli onori delle cronache nazionali per la rissa selvaggia in campo tra gli ultras delle due compagini, non è stata sanzionata con la sconfitta a tavolino e l’esclusione di entrambe dalla Coppa Italia, perché non è stata riscontrata la responsabilità oggettiva. Il Giudice Sportivo ha sanzionato le due società con l’ammenda di 1.000 euro, il risarcimento danni da parte del Sant’Antonio Abate all’Ercolanese in virtù del pullman danneggiato ed anche la disputa delle prossime due gare di campionato a porte chiuse. Questo in attesa di eventuali nuove comunicazioni da parte dei Carabinieri che probabilmente commineranno diversi Daspo ai protagonisti della rissa.

La decisione non ha fatto felice l’Albanova che già era convinta di aver passato il turno di Coppa Italia. Con la prosecuzione della sfida, il team del presidente Pasquale Caterino ha bisogno che l’Ercolanese vinca la partita od al massimo finisca in pareggio. Se invece il Sant’Antonio Abate dovesse rimontare e trionfare, conquisterebbe il pass al posto dei ragazzi di Andrea Ciaramella che al momento sono la quarta migliore seconda ed affronterebbero agli ottavi la Maddalonese.



QUESTE LE MOTIVAZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

rilevato che:

a) la gara veniva sospesa all’intervallo in quanto, mentre la terna si trovava nello spogliatoio veniva comunicato al DDG dal responsabile dell’ordine pubblico, Maresciallo dei CC, che sul tdg erano presenti alcuni tifosi di entrambe le Società che, dopo aver scavalcato le recinzioni, erano venuti allo scontro fisico e che la situazione di pericolo non consentiva di rispendere la gara in sicurezza;

b) detta comunicazione avveniva dopo circa 8 minuti dall’intervallo;

c) il DDG riferisce che dall’interno dello spogliatoio si udivano le urla e i rumori causati dal tafferuglio;

d) dopo circa 20 minuti dall’intervallo il predetto responsabile dell’ordine pubblico, Maresciallo dei CC, comunicava al DDG che la situazione non era ancora sotto controllo e che la condizione di pericolo non consentiva la ripresa della gara;

e) il DDG, in esito a tale dichiarazione, comunicava ai due capitani che la partita non poteva essere ripresa per motivi di ordine pubblico e quindi veniva sospesa;

f) successivamente un dirigente della Società Sporting Club Ercolanese comunicava al DDG che il pullman che trasportava i tesserati della stessa, aveva subito dei danni e richiedeva al DDG di prenderne visione;

g) il DDG, accompagnato dai CC, raggiungeva il pullman utilizzato dalla Società Sporting Club Ercolanese per il trasporto dei propri tesserati, situato nel parcheggio esterno all’impianto, e rilevava che il pullman presentava il vetro del parabrezza quasi completamente frantumato, cosi come in diversi punti i vetri dei finestrini laterali e della porta anteriore


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