CASAL DI PRINCIPE – A tempo scaduto la Nuova Napoli Nord invia il ricorso contro l’Albanova, in merito alla partita persa 3-0. Oggi pomeriggio intorno alle 15 i napoletani hanno completato l’iter ma, come già anticipato oggi nel precedente articolo (CLICCA QUI PER LEGGERE), si è andati ben oltre le tempistiche entro il quale bisognava inviare il ricorso (l’ultimo termine era ieri sera, mercoledì 28 aprile entro le 23.59). Non è questo l’unico errore del team del presidente Sinigaglia che fa riferimento ad una norma che ha subito una variazione, ragion per cui Ivan Oliva, posto sotto i riflettori del team ospite, ha potuto prendere tranquillamente parte alla gara. Il ricorso, poiché non è arrivato in tempo, non verrà neanche verificato, ragion per cui il giudice sportivo ufficializzerà la vittoria dell’Albanova.
ECCO IL RICORSO DELLA NUOVA NAPOLI NORD
La scrivente società Nuova Napoli Nord con sede in Frattamaggiore (NA), in persona del presidente pro-tempore, sig. Sinigaglia Carmine, propone formale ricorso avverso la regolarità della gara del Campionato Regionale di Eccellenza, Girone A, Albanova / Nuova Napoli Nord disputata il 25/04/2021, per i seguenti motivi: partecipazione alla gara in posizione irregolare del calciatore Oliva Ivan, nato il 27/01/2001 matr.Figc 6690333. Infatti il predetto calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara oggetto del ricorso, in quanto tesserato per tre diverse società nella corrente stagione sportiva 2020/21, con cui ha preso parte ad alcune gare ufficiali, in violazione del divieto imposto dall’art.95 NOIF comma 2.
Il calciatore Oliva Ivan, risulta tesserato nella stagione sportiva corrente 2020/21 con Afragolese, Gladiator e infine
Albanova, e ha preso parte alle gare di seguito indicate:
gara Afragolese/Muravera del 23/12/2020 Serie D
gara Latina/Afragolese del 10/01/2021 Serie D
gara Gladiator/Vis Artena del 30/01/2021 Serie D
gara Gladiator/Cassino del 14/02/2021 Serie D
gara Albanova/Nuova Napoli Nord del 25/04/2021 Eccellenza.
A supporto della ns. doglianza si allega comunicato ufficiale n.91 del 14/02/2019 (all.1) in cui codesto GST puniva con la perdita della gara la società Real Poggiomarino, a favore della società S.Antonio Abate, con la seguente motivazione “Nella stessa stagione sportiva un calciatore può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per massimo di tre società appartenenti alle Leghe, ma potrà giocare in gare ufficiali di prima squadra solo con due delle suddette società”. Inoltre a conferma di quanto esposto si allega Decisione n.21/TFN-ST 2020/2021 del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti del 05/03/201 (all.2), che chiarisce, l’interpretazione della deroga all’art.95 comma 2 NOIF pubblicata con comunicato ufficiale n.239/A del 26/06/2020, in modo inequivocabile e senza alcun dubbio di interpretazione: “…e in ragione del fatto che il comunicato deroga, alla norma contenuta nell’art. 95 secondo comma NOIF, nella parte in cui modifica il numero di società per le quali, solo il calciatore professionista o giovane di serie, potrà partecipare alle competizioni sportive. Il calciatore professionista o giovane di serie quindi potrà, per la stagione in corso “tesserarsi per un massimo di tre società e giocare in gare ufficiali per tre società diverse”. Alcuna disposizione viene emanata nei riguardi dei calciatori dilettanti, per i quali pertanto rimangono i limiti imposti dal testo originario dell’art. 95 secondo comma NOIF: “Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società.” La ratio della norma è quella di evitare uno scambio incontrollato di calciatori tra società diverse nell’ambito della medesima stagione sportiva, a tutela anche dello stesso calciatore. Inoltre va evidenziato che, se è pur vero che l’ultimo dei suddetti tesseramenti ha avuto una durata assolutamente limitata, non per questo lo stesso non debba essere ritenuto valido e produttivo di effetti. Va infine precisato che la norma in esame fa inequivoco ed esclusivo riferimento al tesseramento, sia a titolo definitivo che temporaneo. Essa prevede, come già evidenziato, la possibilità per il calciatore/calciatrice di tesserarsi, nella stessa stagione sportiva, al massimo per tre diverse società, potendo però essere utilizzato in gare ufficiali solo per due di esse. Dalla lettura della norma in esame, art. 95 NOIF, risulta insuperabile il riferimento al tesseramento, istituto tipico e tipizzato delle NOIF”.
Per quanto sopra esposto è ritenuto la scrivente società chiede che alla società ASD Albanova calcio venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in esame e conseguentemente l’aggiudicazione della stessa a proprio favore con il punteggio di 0-3.