Esito positivo per quanto concerne il ricorso della Sessana presentato dopo la prima gara di campionato contro il Castelpoto. Ecco la decisione del Giudice Sportivo.
GARA DEL 3/10/2020 SESSANA – CASTELPOTO
Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti
dalla società Sessana con i quali ha censurato la posizione irregolare ai fini disciplinari di n.2 Calciatori della società Castelpoto e nello specifico dei sig. Valente Simone (nato il 5/12/1990) e Martignetti Michelangelo (20/12/2003) i quali in tesi della reclamante avrebbero dovuto scontare un turno di squalifica per recidiva in ammonizione (quinta infrazione) risalente allo campionato scorso 2019/2020 allorquando militavano in altra società; ritualmente evocata la società reclamata non ha presentato memorie difensive; tanto premesso esperiti gli opportuni accertamenti presso gli uffici del C.R. Campania è emerso che i calciatori in parola sono stati squalificati giusta C.U. n. 81 del 5/3/2020, pag. 1552 e pag.1540, e che, in conseguenza della sospensione delle attività agonistiche disposta con C.U. 273 del 9/3/2020, la prima gara utile per scontare la squalifica ex. art 19 e 21 C.G.S. (avendo gli stessi calciatori cambiato la Società di appartenenza) sarebbe dovuta essere proprio quella oggetto di reclamo, disputata 3/10/2020; a tale gara, invece, i suddetti calciatori hanno preso parte come emerge dagli atti ufficiali di gara (vedi sezione calciatori sostituti: 1º secondo tempo esce Bonito Franceso Pio entra Martignetti Michelangelo – 32º Secondo tempo esce Simone Valente entra Amabile Wagner). P.Q.M., dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell’art. 67 CGS, a scioglimento della riserva del C.U. n. 29 dell’8 ottobre 2020, pag. 468, delibera di accogliere il reclamo proposto e per l’effetto di infliggere alla società Castelpoto in applicazione dell’art.10 C.G.S., comma 1, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3, in favore della società reclamante; in applicazione dell’art.8 comma 1 lettera B) l’ammenda di euro 150,00 per la condotta di cui sopra; commina la sanzione dell’inibizione al dirigente accompagnatore Sig. Muccio Gianluca fino al 22/10/2020 e della squalifica ai calciatori Valente Simone e Martignetti Michelangelo per una gara effettiva, oltre quella ancora in essere. Ordina restituire il contributo di accesso alla giustizia sportiva.