Albanova-Casoria, arriva l’attesa decisione del giudice sportivo



In mertito alla sfida Albanova – Casoria che ha generato varie polemiche per la mancata espulsione di un calciatore viola dopo aver subito una doppia ammonizione questa la decisione del giudice sportivo.

GARE DEL 6/10/2019



DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 6/10/2019 ALBANOVA CALCIO – CASORIA CALCIO 1979

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n.4/GST di questo C.R. Campania del 15/10/2019, pag.7, letta la relazione e la documentazione allegata nonché la relazione della Procura Federale a ciò incaricata da questo Sostituto Giudice ai sensi dell’art. 50 CGS; rilevato che come ivi osservato ”appare evidente”, in linea con quanto sostenuto dai componenti della terna arbitrale, come la decisione dell’arbitro di non espellere, nei minuti di recupero il giocatore numero 15 del Casoria, sia stato frutto di una erronea trascrizione da parte dell’arbitro sul proprio taccuino della sanzione inflitta al 37º minuto della ripresa; infatti, l’annotazione dell’ammonizione al calciatore numero 4 del Casoria veniva erroneamente trascritta atteso che la stessa andava assegnata al numero 15 del Casoria e, pertanto, quest’ultimo andava espulso stante la seconda ammonizione subita nei minuti di recupero. Peraltro, quanto emerge chiaramente dalla visione delle immagini della partita, in ordine alla ”prima” ammonizione (37º), è confermato anche da Beltrani Achille, assistente numero 2 che già dal campo aveva annotato l’ammonizione a carico del giocatore numero 15 del Casoria”; alla luce di quanto sopra e degli accertamenti effettuati dalla Procura Federale emerge in modo chiaro e non equivoco l’errore tecnico posto in essere dalla terna arbitrale; di qui, la fondatezza del reclamo proposto dalla società Albanova Calcio; PQM questo Sostituto Giudice Sportivo delibera in applicazione dell’art. 10 comma 5 lettera C) la ripetizione della gara in epigrafe rimandando alla segreteria di questo Comitato Regionale Campania per gli adempimenti consequenziali; delibera, altresì, di infliggere al calciatore sig. Esperimento Davide appartenente alla società Casoria Calcio 1979 per una gara effettiva per i fatti di cui innanzi, in applicazione dell’art. 9 comma 1, e comma 1 lettera E) CGS; inoltre, attesa l’irregolare ammonizione inflitta al calciatore n. 4, Sannino Giuseppe, della società Casoria Calcio 1979 dispone la revoca il provvedimento con ogni conseguenza sul piano disciplinare; dispone la restituzione della tassa di reclamo; conferma gli altri provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati nel
relativo C.U.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ESPERIMENTO DAVIDE VINCENZO (CASORIA CALCIO 1979)


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