A seguito delle decisioni relative alle squalifiche della sfida play-off tra Puglianello e DSS Casale, il legale dell’ex società della presidentessa Improta Giovanni Buonamano porta a casa un’altra vittoria. Sono state ridotte infatti le squalifiche dei calciatori Michele Galoppo e Michelangelo Iannelli, squalificati dal GST in prima istanza rispettivamente fino al 05/06/2021 e al 30/12/2019. Queste le dichiarazioni dell’ avvocato di Carano esperto in materia sportiva: “Oggi portiamo a casa un altro importante risultato. Nella fattispecie sono molto soddisfatto della riduzione della squalifica al difensore Michele Galoppo, al quale il Giudice Sportivo inizialmente aveva inflitto due anni e mezzo stop per una pallonata all’arbitro a cui si fa riferimento nel C.U. 133 del C.R. Campania. Il Giudice Sportivo Territoriale – afferma Buonamano – ha applicato il nuovo articolo 11 bis del codice di Giustizia Sportiva riformulato, però in appello siamo riusciti a smontare questa tesi perché è stato utilizzato un comma sbagliato, ovvero il comma 4 che prevede la squalifica dai due anni in poi per fatti gravosi dimostrabili con un certificato di struttura pubblica da parte dell’arbitro. Dato che all’accesso agli atti ho notato la mancanza di questo certificato il GST non poteva più applicare il comma 4 bensì il comma 1 e 2. In primis ho chiesto l’annullamento della squalifica e in subordine la riformulazione secondo i commi 1 e 2 che prevede massimo un anno di stop. Quest’ultima è quella che è stata riconosciuta dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale e stiamo valutando anche un appello al CONI a Roma, al Collegio di garanzia, perché potrebbero esserci i presupposti per un completo annullamento. Per uno degli altri due ragazzi la squalifica è stata ridotta da 6 a 4 mesi e per l’inizio del campionato di Prima Categoria sono arruolabili”.
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RIUNIONE DEL 24 GIUGNO 2019
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo Avv. S. Selvaggi; Avv. F. Mottola; Avv. G.M. Benincasa.
Reclamo DSS CASALE in riferimento al C.U. n.133 del 6/06/2019 – Gara: Puglianello / Dss Casale del 1/06/2019. Campionato Prima Categoria Girone B.
La soc. Asd Dss Casale proponeva ritualmente reclamo avverso le sanzioni disciplinari adottate dal GST nei confronti dei calciatori Galoppo Michele, Garofalo Alfonso, Iannelli Michelangelo. Deduceva la reclamante che in relazione alla squalifica sino al 5/6/2021 inflitta al calciatore Galoppo Michele, il GST aveva errato nell’applicare alla fattispecie l’art. 11bis del CGS introdotto dal C.U. 19/A del 7/12/2018 attesa che tale sanzione è prevista solo nella ipotesi in cui i calciatori e tecnici pongono in essere una condotta violenta provocando lesione personale attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica (IV comma). Aveva altresì, errato il GST nell’applicare ai calciatori Garofalo Alfonso e Iannelli Michelangelo la squalifica per entrambi sino al 31/12/2019 per manifesta contraddittorietà, sproporzionalità ed illogicità del provvedimento rispetto ai fatti per come verificatosi e riportati nel referto del DDG. Concludeva la reclamante per l’accoglimento del reclamo con conseguente riformulazione dei provvedimenti impugnati e/o per una decurtazione delle squalifiche inflitte. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara ed il reclamo così come proposto, ritiene quest’ultimo parzialmente fondato e P.Q.M.
DELIBERA
riduce la squalifica inflitta al calciatore Galoppo Michele sino tutto il 5/6/2020 trovando applicazione nella fattispecie l’art. 11bis, commi 1 e 2; conferma la squalifica inflitta al calciatore Garofalo Alfonso sino a tutto il 30/12/2019; riduce la squalifica inflitta al calciatore Iannelli Michelangelo sino a tutto il 30/10/2019: nulla per la tassa reclamo.