La Corte Sportiva di Appello Territoriale ha ridotto a sei i mesi di squalifica per il tecnico della Sanciprianese Antonio Lagravanese. L’allenatore rossoblu nella sfida contro la Virtus Baia era stato protagonista in negativo di un comportamento poco corretto nei confronti di alcuni tesserati della squadra avversaria. In seguito al referto arbitrale il Giudice Sportivo aveva inflitto a Lagravanese un anno di di squalifica, pena dimezzata dopo il ricorso della società del presidente Francesco Rosano che si è avvalsa della consulenza dell’esperto avvocato in materia sportiva Giovanni Buonamano. “C’era stata un’errata interpretazione del referto di gara da parte del Giudice Sportivo e questo siamo andati a smontare – commenta Buonamano -. Il sig. Lagravanese infatti era stato accusato non solo di aver colpito con un pugno un calciatore avversario, ma che una volta espulso fosse ritornato indietro a dare un calcio ad un altro calciatore della Virtus Baia. Cosa mai avvenuta e in sostanza la corte ha riformulato la squalifica accogliendo il nostro ricorso e le nostre memorie difensive. L’allenatore ha riconosciuto di essere entrato in campo e di aver allontanato con una manata un giocatore avversario e che poi è stato vittima di un’aggressione. La squalifica si è cristallizzata non tanto sull’atteggiamento violento, ma sul fatto che Lagravanese sia entrato in campo senza autorizzazione e aver allontanato un calciatore avversario. C’è grande soddisfazione per il risultato raggiunto sia da parte della società che da parte mia visto che è stata restituita anche la tassa di reclamo con conseguente accoglimento parziale delle difese”.
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
RIUNIONE DELL’8 APRILE 2019
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. V. Pecorella; avv. F. Mottola; Avv. S. Selvaggi.
Reclamo SANCIPRIANESE in riferimento al C.U. 104 del 28.03.2019 gara: Real Virtus Baia / Sanciprianese del 24.03.2019 Campionato Seconda Categoria – Girone A.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo, sentito il rappresentante e/o delegato della società, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va parzialmente accolto. Invero, la società Asd Sanciprianese proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione del GST, pubblicata sul C.U. n. 104 del 28/3/2019 con la quale l’allenatore veniva squalifica sino a tutto il 28/3/2020 per avere tenuto un comportamento altamente antisportivo e violento, ulteriormente aggravato dal ruolo di allenatore rivestito, perché a seguito di un fallo di gioco commesso da un calciatore della squadra avversaria, entrava sul terreno di gioco e colpiva con un pugno al collo quest’ultimo; successivamente reagiva ad una aggressione subita con un pugno. Deduceva la società reclamante che l’allenatore effettivamente entrava sul terreno di gioco ma allontanava il calciatore avversario con una manata e non con un pugno per cui si chiedeva una congrua riduzione della squalifica anche alla luce della manifesta contraddittorietà sproporzionalità ed illogicità del provvedimento adottata dal GST. La CSAT, letto il reclamo così come proposto nonché gli atti ufficiali; sentiva la società reclamante per il tramite del difensore, pur rilevando che il referto di gara costituisce fonte privilegiata. Ritiene la sanzione adottate dal GST troppo severa rispetto ai fatti per come descritti anche in considerazione di quelle adottate nei confronti di altri tesserati anch’essi rei di aver posto in essere comportamenti antisportivi e violenti. PQM, la Corte Sportiva di Appello Territoriale
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica al sig. Lagravanese Antonio allenatore della società Sanciprianese sino a tutto il 30/11/2019; nulla per la tassa a carico.