Il Tribunale Federale ha deciso di accogliere il ricorso presentato dalla società Carinola in merito all’ingiusta sospensione della partita contro il Falciano dello scorso tre febbraio. Il provvedimento, supportato dalla relazione del Comando dei Carabinieri di Carinola, annulla le decisioni del Giudice Sportivo riportate nel C.U. n88 del 07/02/2019 che aveva comminato la perdita della partita per 0/3 ad entrambe la società, causa una rissa generatasi a quattro minuti dal termine “in cui erano particolarmente attivi e violenti” i calciatori Parente Luigi e Formisano Cristian per i quali era scattata una squalifica di quattro giornate. Nessuna condotta violenta però è mai avvenuta e il T.F., analizzati tutti i documenti, di fatto smentisce il referto arbitrale applicando anche la riduzione di una giornata alla pena inflitta per il giocatore del Carinola Luigi Parente. Squalifica ridotta ad uno ma non ad entrambi i giocatori coinvolti nella questione e visto che a volare sono state solo parole a dire la sua è l’altro protagonista della vicenda, ovvero il difensore del Falciano Cristian Formisano: “Ancora oggi dopo la partita col Carinola risulto squalificato. Domenica c’è l’ennesima partita difficile a Castel Volturno ed io non potrò essere di aiuto alla mia squadra. Sabato contro il Cellole avrei scontato il mio ultimo turno di squalifica, ma siccome non si è giocato se ne riparlerà questa settimana. Nel comunicato di ieri si dice che nel derby col Carinola non c’è stato assolutamente niente, così come appreso anche dalle testimonianze dei carabinieri e dei presenti. La partita verrà ripetuta a causa di una decisione inconcepibile dell’arbitro che di sana pianta si è inventato i nomi di Parente e Formisano. Oltre il danno, la beffa! Sono passato per quello che non sono con il mio nome sulla bocca di tutti e scalmanato ai quattro venti su varie testate giornalistiche che si sono inventate di tutto e di più, oltre ad essere offeso da persone che nemmeno conosco. Ieri vado a vedere il comunicato, al mio avversario hanno tolto una giornata e con me non hanno voluto sentire ragioni rigettando il ricorso perché non c’erano i presupposti per accoglierlo. E’ una vergogna che nel 2019 accadano ancora queste cose”.
DI SEGUITO I RICORSI DI FALCIANO E CARINOLA
Componenti: Avv. Francesco Mottola (Presidente f.f.); Avv. Roberto Arcella, Avv. Ivan Simeone
Reclamo FALCIANO CALCIO 2016 in riferimento al C.U. n.88 del 7/02/2019 – gara: Carinola / Falciano Calcio del 3/2/2019 – Campionato 1^ Categoria girone B.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il ricorso, visti gli atti ufficiali rileva quanto segue. La società ASD Falciano Calcio ricorre avverso il provvedimento del GST pubblicato sul CU del 7/2/2019 col quale è stata inflitta alla società ricorrente ed alla società Carinola Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché l’ammenda di euro 100,00 per il comportamento violento e la partecipazione attiva alla rissa di componenti di entrambe le squadre, con squalifica del sig. Cristian Formisano (Falciano Calcio) per 4 giornate e del sig. Parente Luigi (Carinola) per 4 gare effettive. A motivo dell’impugnazione, con la quale si chiede la sola riduzione della sanzione inflitta al calciatore Formisano, si deduce che la ricostruzione dei fatti come operata dal GST incorrerebbe in contraddizioni, asseritamente rilevabili dal raffronto del referto di gara e del supplemento di rapporto. Si deduce inoltre che, contrariamente a quanto risulta dai predetti atti, non vi sarebbe stato intervento della forza pubblica durante la gara, che non vi sarebbe stata rissa ma solo un’animata discussione e che i calciatori non risulterebbero espulsi durante la gara ma solo successivamente alla stessa, essendosi i fatti verificatisi nell’area spogliatoi. All’udienza del 18 Febbraio 2019 nessuno è comparso. Il reclamo è infondato. E’ noto che il referto arbitrale ed il relativo supplemento di rapporto godono di efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 11, C.G.S. circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Tale norma attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile a quello riservato dall’art. 2700 c.c. agli atti pubblici. Tale efficacia probatoria si estende non solo al tempo e al luogo della gara strettamente intesi (ossia, tempo di gara e rettangolo di gioco), ma a tutti gli eventi che siano collegati alla gara stessa, atteso che l’espressione “in occasione dello svolgimento della gara” contenuta nell’art. 35, comma 11, si riferisce chiaramente a tutte le circostanze che, trovando “occasione” nella gara, assumono rilevanza per l’ordinamento sportivo (Collegio di Garanzia dello Sport, 13.11.2017, n. 84). Fatta questa premessa, va immediatamente osservato che le deduzioni difensive svolte dalla società reclamante non trovano il benché minimo riscontro negli atti ufficiali stilati dal DDG nei quali si dà atto di una gara caratterizzata da comportamenti particolarmente animati sin dalle sue prime battute, culminata in ripetuti provvedimenti disciplinari e, infine, nella sospensione della gara che parve all’arbitro “l’unica conclusione possibile, ben vista da entrambe le società in quanto mancavano del tutto le condizioni per svolgere regolarmente la partita”, e ciò dopo che lo stesso DDG aveva individuato “su tutti il numero 5 Christian Formisano del Falciano Calcio ed il n. 6 Parente Luigi del Carinola i soggetti” che avevano dato vita ad una mischia furibonda nei pressi dell’area di rigore della squadra di casa. PQM, la Corte Sportiva di Appello Territoriale
DELIBERA
di rigettare il reclamo, confermare i provvedimenti di cui al C.U. n.88 del 7/02/2019. Dispone l’incameramento della tassa reclamo a carico della società Falciano Calcio 2016.
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. S. Selvaggi; Avv. Nicola Di Ronza; Avv. F. Mottola; Avv. I. Simeone.
Reclamo CARINOLA in riferimento al C.U. 88 del 7/02/2019 – gara: Carinola / Falciano Calcio del 3.2.2019 – Campionato Prima Categoria.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il ricorso, sentito il rappresentante della società, visti gli atti ufficiali rileva che il medesimo va accolto. Invero, con provvedimento del GST pubblicato sul C.U. n.88 del 7/02/2019 lo stesso disponeva la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a carico di entrambe le società, nonché l’ammenda di euro 100.00. sempre a carico di entrambe a seguito di una rissa generale che coinvolge tutti i tesserati delle due società a che spingeva il DDG a sospendere definitivamente l’incontro in quanto venivano a mancare del tutto le condizioni per il suo regolare svolgimento. Inoltre il GST sanzionava i calciatori Cristian Formisano del Falciano calcio 2016 e Parente Luigi del Carinola per quattro (4) gare per gli scontri effettuati a fine gara. Avverso detto provvedimento reclamava la società Carinola il quale contestava la ricostruzione del DDG sostenendo l’inesistenza della rissa e l’assoluta mancanza dei presupposti per procedere alla sospensione della gara chiedendo quindi la conferma del punteggio conseguito sul campo o in subordine la ripetizione dell’incontro. Depositava all’uopo una relazione di servizio dei C.C. di Carinola in merito ai fatti accaduti il 3/02/2019 in occasione dell’incontro. Per quanto riguardo poi la sanzione comminata al solo calciatore Parente Luigi chiedeva una riduzione della pena in considerazione della disponibilità di trattamento con la sanzione comminata al calciatore Stasino Daniele. Mentre infatti quest’ultimo è stato sanzionato con tre (3) giornate di squalifica a seguito dell’espulsione per gioco violento avendo tirato un pugno a gioco fermo, il Parente era protagonista solo di un alterco senza che lo stesso sfociasse in una condotta violenta. Il reclamo deve essere accolto in quanto, ad avviso di questa Corte, il provvedimento del DDG di sospendere a soli quattro (4) minuti dalla sua conclusione appare eccessivo in merito ai fatti come riportati nello stesso referto dove, in occasione della “mischia furibonda” non sono riportati comportamenti gravemente minacciosi, né tanto meno violenti tra i calciatori e soprattutto nei confronti dello stesso DDG. Il tutto, d’altra parte, come risulta anche dalla relazione del Comando Carabinieri di Carinola ove si afferma che a seguito di uno scontro di gioco, il DDG sospendeva l’incontro e che a seguito della decisione arbitrale vi erano delle rimostranze meramente verbali da parte dei giocatori di entrambe le squadre. In detta relazione si afferma inoltre che il loro intervento, su richiesta del Presidente del Carinola, aveva solo lo scopo di prevenire eventuali liti che potessero insorgere a seguito della decisione arbitrale e che tra due giocatori, davanti agli spogliatoi, avveniva un accesa discussione verbale che però finiva rientrando negli spogliatoi. Ritiene inoltre la Corte che essere accolto anche il reclamo relativo alla sanzione inflitta al calciatore Parente Luigi che è eccessiva non essendosi macchiato di
condotta violenta. PQM la Corte Sportiva di Appello Territoriale
DELIBERA
dispone la ripetizione della gara Carinola – Falciano Calcio 2016; di ridurre, al calciatore Parente Luigi, la squalifica a tre (3) gare effettive; nulla per la tassa reclamo.