DSS Casale, batosta dal Tribunale Federale e obiettivi stagionali a rischio



La DSS Casale

Una vera batosta per la DSS Casale quella riportata sul C.U. n. 94. La società infatti per il tesseramento irregolare  di un calciatore, nello specifico quello dell’attaccante Michele Iannelli, ha subito una penalizzione in classifica di 6 punti, a cui va aggiunta una multa di 300 euro, l’inibizione per tre dirigenti e la squalifica di sei giornate per il calciatore in questione. La vicenda risale a fatti dell’anno scorso, ma questo provvedimento rischia seriamente di far saltare gli obiettivi della formazione della presidentessa Improta.

FASC. 333
Componenti: Avv. M. Sepe (Presidente f.f.); Avv. N. Di Ronza; Avv. R. Cangiano. Proc.4562/22pfi18-19/MS/CS/gt del 12.11.2018 (Campionato Regionale di 1^ Categoria)



DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
Sig. Zippo Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente della società Asd Albanova Calcio, oggi Asd Dss Casale, per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1 e 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e artt. 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Iannelli Michelangelo, (gare del 22.10.2017, 29.10.2017, 5.11.2017, 12.11.2017, 19.11.17, 25.11.2017, 3.12.2017, 10.12.2017, 21.12.2017, 31.12.2018, 7.01.2018, 14..01.2018, 21.12.2018, 28.01.2018, 3.02.2018, 11.02.2018, 17.02.2018 e 25.02.2018), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all’art. 39 e 43 delle NOIF; dirigenti accompagnatori: Sigg. Fontana Cipriano (9 Gare), Mariniello Antonio (7 Gare) e Mariniello Pasquale (2 Gare) Della Società Asd Albanova Calcio, oggi Asd Dss Casale, per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in,relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 45 e 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Albanova Calcio, Oggi Asd Dss Casale, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Albanova Calcio, Oggi Asd Dss Casale, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. Sigg. Fontana Cipriano (9 gare), Mariniello Antonio (7 gare) e Mariniello Pasquale (2 gare) con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Zippo Giuseppe l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Asd Albanova Calcio, Oggi Asd Dss Casale ed il suo Presidente Sig. Zippo Giuseppe, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Iannelli Michelangelo otto (8) giornate di squalifica; per il dirigente Fontana Cipriano la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il dirigente Mariniello Antonio la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente Mariniello Pasquale la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente Zippo Giuseppe la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; per la società Asd Dss Casale la penalizzazione di punti otto (8) in classifica ed € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Albanova Calcio, oggi Asd Dss Casale alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Iannelli Michelangelo sei (6) giornate di squalifica; per il dirigente Fontana Cipriano la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente Mariniello Antonio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Mariniello Pasquale la sanzione di mesi uno (1) di inibizione; per la società Asd Dss Casale la penalizzazione di punti sei (6) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Dichiara di non doversi procedere nei confronti del sig. Zippo Giuseppe poiché estraneo ai fatti ed aver proceduto ad applicare al Presidente Mariniello Pasquale la inibizione nella qualifica di dirigente per la quale risulta deferito. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.


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