Calciatore chiede all’arbitro di alterare il risultato: stangata per l’H2O Riardo. Con la penalizzazione cambia la classifica del girone B di Prima Categoria



L’H2O Riardo

RIARDO – Nel comunicato numero 76 del 22 febbraio 2018, il Giudice Sportivo ha pubblicato la propria sentenza, in merito alla vicenda tra Sanframondi Calcio ed H2O Riardo. La società casertana è stata penalizzata di tre punti in classifica, per il tentativo di alterazione della gara dello scorso campionato. Al termine del match, infatti un calciatore chiedeva all’arbitro di scrivere nel referto un risultato diverso rispetto a quello acquisito sul campo. Il Tribunale Sportivo Territoriale si è espresso ed ha usato il pugno duro per un caso originale, nei confronti sia del calciatore che delle società. In seguito, a questa sentenza, l’H2O Riardo scende a 12 punti in classifica, al quart’ultimo posto nel girone B di Prima Categoria.

ECCO LA SENTENZA DEL GIUDICE SPORTIVO



 

Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico di:

Sig. Gabriele Calierno, all’epoca dei fatti calciatore della società Asd H20 Riardo Soccer, per la violazione di cui all’art.7, comma 1 del C.G.S. per aver compiuto, con atteggiamento violento ed intimidatorio assunto nei confronti del direttore di gara al termine della gara, un atto diretto ad alterare il risultato della gara Sanframondi Calcio /H20 Riardo Soccer del 7.05.2017; Sig. Nicola Garofano, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società Asd Sanframondi Calcio per la violazione di cui all’art.7, comma 7 del C.G.S. per aver omesso di informare senza indugio la Procura Federale del compimento da parte di un tesserato della H20 Riardo Soccer di un atto diretto all’alterazione del risultato della gara del 7.05.2017, Sanframondi Calcio /H20 Riardo Soccer; La società Asd H20 Riardo Soccer: per rispondere della violazione di cui all’art.4, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, in relazione alla condotta posta in essere dal proprio tesserato Calierno; La società Asd Sanframondi Calcio: Per rispondere della violazione di cui all’art.4, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, in relazione alla condotta posta in essere dal proprio dirigente sig. Garofano.

Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le società Asd H20 Riardo Soccer e Asd Sanframondi Calcio non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. All’udienza di oggi, il Sig. Garofano Nicola confermava le dichiarazioni rese in fase istruttoria ribadendo la veridicità dei fatti denunciati nel referto arbitrale, ma di non ricordare l’autore della richiesta illecita. In relazione all’omessa denunzia, sottolineava di non averla effettuata a causa della propria inesperienza nel ruolo di dirigente sportivo. Il Calierno Gabriele, a mezzo del proprio difensore nel confermare le dichiarazioni rese, sottolineava tuttavia che nella stessa ricostruzione del Ddg, non ci fosse stata alcuna violenza fisica. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: Sig. Calierno Gabriele anni quattro (4) di squalifica ed euro 5.000,00 (cinque mila) di ammenda; H2O Riardo Soccer, per responsabilità oggettive, punti cinque (5) di penalizzazione ed euro 1.000,00 (mille) di ammenda; Guadagno Nicola anni uno (1) di inibizione ed euro 2.000,00 (due mila) di ammenda; Sanframondi Calcio euro 500.00 (cinquecento) di ammenda. Questo Tribunale ritiene i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte in quanto risulta provato il tentativo di alterare il risultato ottenuto sul campo attraverso la testuale proposta riportata nel referto arbitrale e precisamente: “mi proponeva di alterare il risultato della gara, facendo risultare vincente col punteggio di 3-4 la sua squadra” . I suddetti fatti risultano peraltro confermati dal dirigente accompagnatore della squadra avversaria, Sig. Garofano Nicola, anche se quest’ultimo non ricorda l’autore della proposta. In considerazione di quanto sopra, il Tribunale ritiene essersi verificato la fattispecie di cui all’ art. 7, comma 1 del C.G.S. tuttavia, tenuto conto della grossolanità della richiesta; dell’impossibilità di darvi seguito (partita terminata con risultato già noto e pubblicamente acquisito); nonché dalla lieve entità delle minacce solo verbali. P.Q.M.

ll Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di applicare le seguenti sanzioni: al Sig. Calierno Gabriele anni due (2) di squalifica ed euro 2.500,00 (duemilacinquecento) di ammenda; alla società H2O Riardo Soccer, per responsabilità oggettiva punti tre (3) di penalizzazione ed euro 500,00 (cinquecento); al Sig. Garofano Nicola la sanzione di mesi sei (6) di inibizione ed euro 1.000,00 (mille) di ammenda; alla società Sanframondi Calcio, per responsabilità oggettiva, euro 500,00 (cinquecento) di ammenda. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.


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