Arrivano le sanzioni disciplinari del giudice sportivo dopo l’ottava giornata del girone di ritorno nel campionato di Eccellenza. Ecco tutte le decisioni
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDA
Euro 820 REAL FORIO (con obbligo di disputa, a porte chiuse, delle prossime due gare interne, con effetto immediato)
per tutta la durata della gara, propri sostenitori mantenevano un comportamento, unanimemente, ingiurioso, offensivo, minaccioso, intimidatorio, incivile, nei confronti della terna arbitrale, nonché lesivo dell’immagine della stessa terna arbitrale; tali comportamenti hanno offerto uno spettacolo indecoroso per gli altri spettatori, con la conseguenza che l’immagine del “CALCIO” esce danneggiata da simili comportamenti irriguardosi e per nulla edificanti; il gst rileva che gli atteggiamenti di cui sopra si sono reiterati anche fuori della struttura sportiva, lungo il percorso che conduce al Porto e durante le operazioni di imbarco; rileva altresì che solo l’intervento dei Tutori dell’Ordine presenti all’imbarco, evitava che la terna arbitrale venisse aggredita anche fisicamente oltre che verbalmente; si sanziona la Società con l’ammenda di euro 820,00 per i reiterati tentativi di aggressione alla terna arbitrale, per le reiterate offese, ingiurie e minacce alla terna arbitrale, per aver indirizzato verso la AA sputi, sassi ed altri oggetti, non ben identificati, nonché urina e per aver attinto con lo sputi, sassi ed altri oggetti il medesimo AA. Per igravi fatti di cui sopra, si commina alla Società la punizione sportiva della disputa delle prossime due gare casa linghe a porte chiuse, il tutto con effetto immediato.
Euro 100 VIRTUS VOLLA
Lo spogliatoio della terna arbitrale era privo di chiavi.
Euro 20 REAL ALBANOVA
mancanza del cartellone per le sostituzioni.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 1/ 6/2017
MANNA VITO (REAL FORIO)
Con comportamento altamente antisportivo e sleale, aggravato dalla posizione rivestita, entrava senza autorizzazione dello spogliatoio del ddg e con maniera prepotente chiedeva spiegazioni su alcune decisione ed all’invito di allontanarsi, andava via profferendo espressioni offensive nei confronti del ddg.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 30/ 3/2017
MONTI GIUSEPPE (BARANO)
BORRELLI PASQUALE (PORTICI)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
MUROLO EMANUELE (PORTICI)
Contravvenendo ai principi di lealtà, sportività e correttezza, entrava sul terreno di giuoco contestando l’operato arbitrale, rivolgendo al DdG frasi offensive ed ingiuriose e lesive dell’immagine dello stesso.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
GUADAGNUOLO ROBERTO (PIMONTE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MORA NICOLA (REAL FORIO)
CARNICELLI RAFFAELE (MONDRAGONE)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE
IACCARINO STEFANO (MARIGLIANESE)
Contravvenendo ai principi di lealtà, sportività e correttezza, intenzionalmente a fine gara, colpiva con uno schiaffo un avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
TROFA DAVIDE (REAL FORIO)
FERRARI PIETRO (BARANO)
SOGLIUZZO MARIO (BARANO)
SCARPARO GIANFRANCO (MONDRAGONE)
TULIMIERI KEVIN (SAVOIA)
GREZIO ORAZIO (CASALNUOVO)
CAPUA FERDINANDO (PIMONTE)
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE Componenti: Avv. F. Mottola (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. G.M. Benincasa; Dott. G. De Vincentiiis
RECLAMO DELLA SOCIETÀ PIMONTE 1970 Gara: Pimonte / Real Forio del 5.02.2017 – Eccellenza in riferimento al C.U. 75 del 09/02/2017.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il ricorso, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dello stesso. Invero, .la reclamante si duole che la sanzione comminata dl G.S.T. sia “esagerata” rispetto alla condotta tenuta dal proprio calciatore Inserra Vittorio e che non sia né sleale né antisportiva. Questa Corte, sulla base dei fatti acquisiti e da un’attenta lettura del referto arbitrale, ritiene che il predetto calciatore è responsabile dal punto di vista disciplinare, poiché il gesto di trattenere il braccio dell’arbitro e le connesse in giurie verbali allo stesso sono comportamenti offensivi ed irriguardosi, ma gli stessi non possono essere connotati dal requisito della slealtà in quanto non risulta alcun fatto proditorio perpetrato dal tesserato della società. Inoltre, questa Corte ai fini della congruità della sanzione, rileva anche che la “trattenuta del braccio” non ha arrecato alcun danno fisico all’arbitro. Per quanto sopra, questa Corte ritiene equa e proporzionata ridurre a cinque gare la squalifica da comminare a carico del calciatore in parola. P.Q.M. la Corte d’Appello Federale Territoriale DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Pimonte e di conseguenza ridurre a cinque giornate la sanzione comminata al calciatore Inserra Vittorio; nulla per la tassa non versata.
RECLAMO DELLA SOCIETÀ REAL ALBANOVA
Gara Isola di Procida / Real Albanova del 4.02.2017 – Campionato Eccellenza, in riferimento al C.U. 75 del 09/02/2017.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il ricorso; sentita nella persona del suo rappresentante, la società che aveva presentato rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dello stesso. Invero, dall’istruttoria espletata e dall’attenta lettura del referto di gara si evince che il provvedimento sanzionatorio reso dal primo giudice è eccessivo rispetto all’effettiva condotta tenuta dal calciatore della società reclamante e pertanto si ritiene ricondurla ad equità in modo proporzionale ai fatti contestati. P.Q.M. la Corte d’Appello Federale Territoriale DELIBERA in parziale riforma della decisione del primo giudice di ridurre la sanzione a quattro effettive giornate di gara a carico di Vincenzo Di Ruocco; nulla per la tassa a carico.