GIUDICE SPORTIVO: respinto il reclamo sul derby casertano di Promozione



Giudice Sportivo
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Il Giudice sportivo ha deciso su Vitulazio-Albanova, il cui risultato non era stato omologato la settimana scorsa. Il ricorso della società ospite è stato respinto, confermando il 2-2 acquisito sul campo, come riportato dal comunicato, che riportiamo integralmente

GARA DEL 2/10/2016 VITULA F.C. – COMPRENSORIO ALBANUOVA



Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 30 del 06/10/2016, esaminato il reclamo proposto ritualmente dalla società Comprensorio Alba Nuova, con il quale detta società si duoleva che nella gara in epigrafe la società ASD Vitula F.C. effettuava una sostituzione nel corso della gara in contrasto con quanto disciplinato dalle Carte Federali con riferimento al C.U. N. 17 dell’1/09/2016 in relazione all’età minima dei calciatori così come dettato dagli art. 31-32-33 E 34 N.O.I.F., visto il referto arbitrale,con relativo supplemento del 03/10/2016 delle ore 18.44,con il quale il direttore di gara precisava che al calciatore numero sette, sostituito, subentrava il calciatore numero 12 Salerno Giuseppe (classe 2000) e non il quello erroneamente indicato nel rapporto di fine gara, identificato con il numero 17, Nacca Andrea (classe 1997), in considerazione di quanto sopra, essendo corretta la sostituzione operata dalla società ASD Vitula F.C. in quanto in linea con le normative in materia, accertata l’infondatezza del reclamo lo rigetta, omologando il risultato conseguito sul campo (2-2) incamerandosi la tassa reclamo


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