Il giudice sportivo di Lega Pro: stangata per Trinchera, multe salate per Juve Stabia e Lecce



squalificati-lega-pro-CSono tre i calciatori squalificati dal giudice sportivo dopo la settima giornata. Fermato il vice allenatore del Francavilla Taurino mentre il responsabile dell’area tecnica Trinchera sarà costretto a restare in tribuna fino al 30 novembre. Cinque i club multati con Lecce e Juve Stabia che dovranno versare 2500 euro per intemperanze dei propri tifosi. Queste tutte le decisioni:

 



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:
BLONDETT EDOARDO (COSENZA CALCIO S.R.L.) per atto di violenza verso un avversario in reazione.

LOIACONO GIUSEPPE (FOGGIA CALCIO S.R.L.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

BOMBAGI FRANCESCO (UNICUSANO FONDICALCIO SRL) per condotta non regolamentare e per condotta scorretta verso un avversario.

 

ALLENATORI:
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE:

ROSELLI GIORGIO (COSENZA CALCIO S.R.L.) per comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara (espulso).
TAURINO ROBERTO (FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.) per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara (espulso, allenatore in seconda).

  

DIRIGENTI:
INIBIZIONE FINO AL 30 NOVEMBRE 2016 E AMMENDA € 500.00:

TRINCHERA STEFANO (FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.) Perché al termine della gara si introduceva indebitamente negli spogliatoi e rivolgeva alla terna arbitrale reiterate proteste e frasi offensive (r.cc e proc. fed.).

INIBIZIONE FINO AL 31 OTTOBRE 2016:
MARULLA KEVIN (COSENZA CALCIO S.R.L.) perché alzatosi dalla panchina usciva dall’area tecnica e si associava alle proteste di un gruppo di tesserati verso un assistente arbitrale.

AMMENDE:

€ 2.500,00 LECCE SPA perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore tre fumogeni uno dei quali veniva lanciato sul terreno di gioco; i medesimi facevano esplodere sul terreno di gioco un petardo, senza conseguenze.
€ 2.000,00 JUVE STABIA S.R.L. perché propri sostenitori durante la gara lanciavano in direzione della panchina della squadra avversaria il contenuto di una bottiglietta d’acqua, che poi veniva lanciata sul terreno di gioco; per indebita presenza nello spazio antistante gli spogliatoi, al termine della gara, di persone non identificate, ma riconducibili alla società.
€ 1.000,00 MELFI S.R.L. per indebita presenza nel recinto di gioco durante la gara e negli spogliatoi al termine della stessa di persona non identificata, ma riconducibile alla società
€ 500,00 COSENZA CALCIO S.R.L. perché propri sostenitori lanciavano sul terreno di gioco una bottiglia in plastica vuota, senza conseguenze.
€ 500,00 TARANTO F.C. 1927 S.R.L. perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo, senza conseguenze.


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