Arriva il verdetto del giudice sportivo inerente a Olympia Agnonese-Madrepietra Daunia. Ricorso respinto e sarà dunque Madrepietra Daunia-Gladiator la partita che verrà disputata in infrasettimanale e valida per il secondo turno di Coppa Italia di serie D. Ecco quanto deciso in merito al primo turno di Coppa Italia:
Il Giudice Sportivo,
letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Polisportiva OLYMPIA AGNONESE A.S.D. con il quale si richiede che venga inflitta alla A.S.D. MADREPIETRA DAUNIA la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17, comma 5, let. a) del C.G.S. Secondo la ricostruzione della società reclamante, i calciatori Carbone Vito Antonio, Valido Benito, Montuori Massimiliano, De Luca Fabrizio e Ciranna Diego, schierati rispettivamente con i n. 2, 3, 5, 8 e 10 dalla A.S.D. MADREPIETRA DAUNIA nell’ambito della gara in oggetto, non avrebbero avuto titolo a parteciparvi perché, a quella data, non tesserati presso la suddetta società; – esaminate le controdeduzioni fatte pervenire dalla A.S.D. MADREPIETRA DAUNIA; – letta la comunicazione del 30 agosto 2016 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si certifica che tutti i calciatori summenzionati risultano essere tesserati per la società A.S.D. MADREPIETRA DAUNIA ed in particolare i signori Valido Benito e Montuori Massimiliano con decorrenza dal 5 agosto 2016, mentre i calciatori Carbone Vito Antonio, De Luca Fabrizio e Ciranna Diego con decorrenza dal 19 agosto 2016. P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 1-2;
3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della OLYMPIA AGNONESE A.S.D.;
4) di condannare la OLYMPIA AGNONESE A.S.D. al pagamento delle spese in favore della A.S.D. MADREPIETRA DAUNIA, per un importo pari ad euro 500, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza del combinato disposto dell’art. 10, comma 1, C.G.S. CONI, e dell’art. 16,comma 5, C.G.S. FIGC.