Il Giudice Sportivo della Lega Pro ha parzialmente accolto il ricorso della Casertana in merito alla gara Casertana-Lecce. Nel merito, il Notaio Pasquale Marino ha accertato la responsabilità del Lecce per la violazione delle norme richiamate dalla Casertana (regola 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio FIGC ed articolo 63 comma 2 NOIF), ma ha sentenziato che l’episodio in oggetto (l’impiego come “assistente di parte” di un soggetto non tesserato) “costituisce” (si legge) “una mera irregolarità formale non avendo avuto alcuna influenza sul regolare svolgimento della gara e sul suo risultato finale”. Pertanto, ha inflitto al Lecce la sanzione dell’ammenda di euro 5.000 confermando il risultato della gara acquisito sul campo (1-1), respingendo la richiesta della Casertana di vittoria per 0-3 a tavolino.
La sentenza è quantomeno originale. Il giudice di prime cure ha infatti accertato che il magazziniere del Lecce impiegato quale “assistente di parte” nel corso della gara non era stato inserito nel censimento della società depositato presso la Lega Pro, pertanto non può considerarsi come soggetto “tesserato”. Orbene, l’articolo 63 comma 2 delle N.O.I.F. (ovvero le Norme Organizzative Interne Federali) dispone quanto segue: “Quando non sia prevista la designazione di guardalinee ufficiali, le società sono tenute a porre a disposizione dell’arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di guardalinee è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara”. In questo caso, la situazione si è venuta a configurare in corso della gara, ma prevede ugualmente l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 17 (e non 18 come indicato nella sentenza) comma 5 lettera b) del C.G.S. (Codice di Giustizia Sportiva): “La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all’art. 29, commi 7 e 8, alla società che utilizza quali assistenti dell’arbitro soggetto squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo”. E’ pacifico che la società Lecce abbia utilizzato, quale assistente dell’arbitro, soggetto che non aveva titolo: è lo stesso giudice a sentenziarlo pur disapplicando quanto previsto dal codice.
Il primo giudice si lancia un ragionamento che distingue l’ipotesi di un assistente di parte impiegato in gare che non prevedono la designazione degli assistenti arbitrali dall’ipotesi di un assistente di parte impiegato in gare che prevedono la designazione degli assistenti arbitrali da parte di un Organo Tecnico. In quest’ultima ipotesi, scrive il giudice, “la medesima norma si applica solo indirettamente e per analogia, mancando una specifica regolamentazione”. Ne discende, sempre secondo il giudice della Lega Pro, che “la seconda ipotesi riguarda la gara iniziata in modo formalmente e sostanzialmente regolare, nel corso della quale un evento accidentale viene gestito con procedura analoga al solo scopo di portarla a termine. Il giudizio sulla sua completa regolarità è rimesso, come noto, all’esclusivo ed insindacabile giudizio dell’arbitro il quale, nel caso in esame, ha puntualmente precisato che la gara è stata regolarmente portata a termine”.
Un’interpretazione che, a parere di chi scrive, può aprire scenari inquietanti, legati alla possibilità interpretativa delle regole da parte degli organi di giustizia. Allo stesso modo, l’impiego di un calciatore in posizione irregolare a pochi minuti dal termine di una gara con risultato praticamente acquisito (esempio, ingresso in campo di un calciatore “non tesserato” o “squalificato” al minuto 92 sul risultato di 4-0 in favore di chi effettua il cambio) costituisce violazione palese delle norme, ma secondo il ragionamento del Giudice si potrebbe dire che la sostituzione “costituisce una mera irregolarità formale non avendo avuto alcuna influenza sul regolare svolgimento della gara e sul risultato finale”. E lo stesso discorso potrebbe valere, nei campionati dilettantistici, per l’impiego di un numero inferiore di calciatori cosiddetti “fuori quota” (oppure “giovani in età di Lega”) per un minutaggio poco consistente. Non è parimenti condivisibile il passaggio della sentenza sul giudizio della completa regolarità della gara affidato all’insindacabile giudizio dell’arbitro: il direttore di gara ha funzione meramente notarile, e non può accertare la regolarità della posizione dei soggetti ammessi al terreno di giuoco. Un arbitro dichiarerà “regolare” anche una gara nel corso della quale una società avrà impiegato calciatori “non tesserati” o “squalificati”: sarà poi il giudice sportivo, su ricorso di parte, a dichiararla successivamente “non regolare”…
In conclusione, la Casertana potrà presentare ricorso in secondo grado presso la Corte Sportiva di Appello della F.I.G.C. (che, considerata la delicatezza del caso, potrebbe deliberare a Sezioni Unite) ed eventualmente, successivamente, potrà ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI. I legali del club campano, guidati da un luminare del diritto sportivo come l’Avvocato Eduardo Chiacchio, hanno fondati motivi per sperare che a Roma i giudici di appello riscrivano la sentenza applicando le regole: se ai puristi del gioco del calcio questo ricorso può dare fastidio, ai puristi del diritto sportivo questa sentenza non può certamente piacere. Dura lex, sed lex!
Marco Santopaolo