Serie D gironi H e I: squalificato anche mister Chianese, il Taranto vince 3-0 a tavolino



Mauro Chianese
Mauro Chianese

Sono dodici gli squalificati nei gironi H e I di serie D. Tre gare di stop a Scolario delle Due Torri, fermato anche Chianese allenatore dell’Aversa. Il Taranto ha vinto il ricorso contro il Bisceglie e adesso ha tre punti in più in classifica. Queste tutte le decisioni del giudice sportivo:

TRE GARE



SCOLARIO (DUE TORRI)

DUE GARE

LAVILLA (VIBONESE)

BERTOLO (NOTO)

MANETTA (ISOLA LIRI)

LOLAICO (POTENZA)

RUBINO (SERPENTARA)

MARINUCCI PALERMO (TORRECUSO)

 

UNA GIORNATA

GIORDANO (SIRACUSA)

FANELLI (BISCEGLIE)

COCCIA (MANFREDONIA)

CARROZZA (ROCCELLA)

PINTO (CARROZZA)

 

ALLENATORI – DUE GIORNATE

CHIANESE (AVERSA)

VENUTO (DUE TORRI)

CARAFA (VIRTUS FRANCAVILLA)

 

BISCEGLIE 1913 DONUVA APD – TARANTO FOOTBALL UB192

Il Giudice Sportivo,

– esaminato il reclamo del 18 settembre 2015 proposto dalla TARANTO FC1927, con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore NGOM NDIAGA tesserato per la A.S. BISCEGLIE CALCIO 1913;

– rilevato che al calciatore summenzionato, all’epoca tesserato per la società Football Sesto 2012, è stata comminata la squalifica per una gara per recidività in ammonizione, di cui al C.U. n. 43 del 07 maggio2015 emesso dalla F.I.G.C., Delegazione provinciale di Milano, per le gare della 15º giornata di ritorno del Campionato juniores Milano 2014/2015, disputate in data 2 maggio 2015;

– rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nel Campionato Juniores Milano 2014/2015, essendo quella del 2 maggio 2015l’ultima gara della stagione sportiva 2014/2015 disputata dalla Football Sesto 2012;

– rilevato che la medesima squalifica per una gara non è stata scontata nel corso del Campionato di Serie D 2015/16 essendo stato il calciatore NGOM NDIAGA impiegato in tutte le prime tre giornate di campionato, inclusa la gara del 16 settembre 2015, terza del girone di andata, di cui in epigrafe, alla quale, pertanto, ai sensi dell’art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, il medesimo non aveva titolo a partecipare;

P.Q.M.

Delibera:

1) di accogliere il reclamo;

2) di infliggere alla A.S. BISCEGLIE CALCIO 1913 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

3) di non addebitare la tassa di reclamo.

 


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