Il derby con la Salernitana ha lasciato strascichi. Alla Casertana è arrivata una multa di mille euro per lancio di petardi, Rajcic fermato addirittura per tre giornate reo di aver colpito intenzionalmente (tutto da appurare) Cristea a cui è stata inflitta una sola giornata per fallo di reazione. In totale sono 17 i fermati dal giudice sportivo tra cui figurano anche Giannusa dell’Aversa e Marano della Casertana. Queste tutte le decisioni:
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE:
RAJCIC IVAN (CASERTANA S.R.L.) per aver volontariamente colpito al volto un avversario procurandogli fuoriuscita di sangue.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE:
MAIORANO STEFANO (JUVE STABIA S.R.L.) per aver colpito con un pugno al volto un avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:
MASTROPIETRO ALAN (LUPA ROMA F.C. S.R.L.) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.
CRISTEA ANDREI (SALERNITANA 1919 S.R.L.) per atto di violenza verso un avversario in reazione.
SPIRITO CRISTIANO (VIGOR LAMEZIA S.R.L.) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete, senza ostacolo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:
LANZARO MAURIZIO (SALERNITANA 1919 S.R.L.) per condotta gravemente scorretta verso un avversario al termine della gara (r.cc).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (XV INFR):
MUCCIANTE TIZIANO (MATERA CALCIO S.R.L.)
PESTRIN MANOLO (SALERNITANA 1919 S.R.L.)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (XI INFR):
MARANO FRANCESCO (CASERTANA S.R.L.)
PINNA PARIDE (MELFI S.R.L.)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (VIII INFR):
GIANNUSA VINCENZO (AVERSA NORMANNA S.R.L.)
BEDUSCHI ANDREA (LECCE SPA)
FELLA GIUSEPPE (MELFI S.R.L.)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (IV INFR):
CALDERINI ELIO (COSENZA CALCIO S.R.L.)
ZANINI MATTEO (COSENZA CALCIO S.R.L.)
FORMATO FABIO (ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.)
HELD ORLANDO (VIGOR LAMEZIA S.R.L.)
€ 1.500,00 SALERNITANA 1919 S.R.L. perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni uno dei quali veniva lanciato sul terreno di gioco, e facevano esplodere un petardo, senza conseguenze; gli stessi lanciavano sul terreno di gioco una bottiglietta semipiena d’acqua, senza colpire.
€ 1.000,00 BENEVENTO CALCIO S.P.A. perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore diversi petardi, senza conseguenze.
€ 1.000,00 CASERTANA S.R.L. perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e facevano esplodere nel proprio settore numerosi petardi, senza conseguenze.
€ 350,00 LECCE SPA perché propri sostenitori in campo avverso lanciavano sul terreno di gioco una bottiglia piena di acqua, senza colpire.