Il verdetto del Giudice Sportivo sul ricorso Ortese-Rinascita Vico: cambia la classifica



giudice sportivoCon il comunicato ufficiale n° 102 diramato poco fa, il Giudice Sportivo si è espresso in merito al reclamo presentato dalla società Rinascita Vico per quanto riguarda la gara con l’Ortese della 26^ giornata, terminata con la vittoria degli atellani. Pertanto con questi tre punti la Rinascita Vico si porta al secondo posto in graduatoria, sorpassando di una lunghezza il Cimitile. Riportiamo di seguito la classifica aggiornata e la motivazione integrale espressa dal Giudice Sportivo per la gara in questione:

CLASSIFICA 



Boys Caivanese 69, Rinascita US Vico 58, Cimitile 57, Casalnuovo 48, Nola 42, Afragolese 39, San Vitaliano 38, Mons Prochyta 36, Ortese 36, Rione Terra 36, Villa Literno 36, Vitulazio 33, Real Maceratese 31, Comprensorio Arpino Volturno 27, Summa Rionale Trieste 24, Cellole 12.

RECLAMO RINASCITA VICO GARA ORTESE CALCIO – RINASCITA VICO DEL 14/3/15

Il G.S.T., visto il reclamo, ritualmente proposto, per i motivi di reclamo relativi alla dedotta violazione della norma sui limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età, rileva nel merito che lo stesso è fondato e pertanto meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che la società Ortese, sebbene avesse iniziato la gara schierando in campo i tre calciatori ricompresi nella fascia d’età indicata, cioè nati rispettivamente dall’1 gennaio 1995 in poi, dall’1 gennaio 1996 in poi e dall’1 gennaio 1997, nel corso della gara, al 45° del secondo tempo, abbia poi effettuato la sostituzione del calciatore Busiello Vincenzo (18.4.1996) con altro calciatore Fedele Aurelio (17.7.1993) non ricompreso nella stessa fascia d’età e chiedeva pertanto l’applicazione dell’art. 17 CGS. Orbene, dagli atti ufficiali di gara emerge, che al 46° del II tempo il calciatore Busiello Vincenzo (18.4.1996) inserito in distinta al n. 4 della società Ortese è stato sostituito dal calciatore Fedele Aurelio (17.7.1993), senza pertanto impiegare per tutta la durata della gara almeno tre calciatori “giovani”. Di conseguenza la partecipazione di quest’ultimo calciatore in sostituzione di un calciatore classe 1996, alla gara in epigrafe è da considerarsi irregolare, agli effetti disciplinari, in violazione della norma sui limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età così come pubblicato sul CU 1 del 4.7.2014. Per tutto quanto su esposto, in applicazione dell’art. 17 C.G.S.

DELIBERA

in accoglimento del reclamo proposto dalla società Rinascita U.S. Vico, in applicazione dell’art. 17 C.G.S, di infliggere alla società Ortese Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Nulla per la tassa non versata.


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