Ricorso del San Vitaliano col Comprensorio Arpino Volturno: ecco la decisione del giudice sportivo



Una partita a San Vitaliano
Una partita a San Vitaliano

Il Giudice Sportivo si è espresso in merito al ricorso presentato dalla società San Vitaliano, riguardo la gara disputata contro il Comprensorio Arpino Volturno che sul campo terminò col punteggio di 2-2. Il risultato della partita, valevole per il 27° turno del girone A di Promozione, non fu omologato a causa del reclamo presentato dalla società napoletana (clicca qui per conoscere qual è l’episodio contestato). Nel comunicato numero 97 del 2 aprile, è arrivata l’omologazione da parte del giudice sportivo, con la sentenza che riportiamo di seguito.

“Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. 94 del 26 marzo 2015 pagina 1960, letto il reclamo ritualmente preannunciato e proposto rileva che lo stesso è infondato e, pertanto, va rigettato. La società reclamante si duole che l’arbitro sia incorso in errore tecnico, in quanto al 25’ del secondo tempo, il direttore di gara avrebbe ammonito per la seconda volta il calciatore della società Comprensorio Arpino Volturno inserito in distinta al n. 10, sig. Riccardo Giovanni, provvedendo alla conseguente espulsione dal campo e successivamente avrebbe consentito la sostituzione dell’innanzi indicato calciatore con il calciatore n. 18 della medesima società Comprensorio Arpino Volturno e, pertanto, sarebbe incorso nell’errore tecnico.



Orbene, letti gli atti ufficiali e sentito l’arbitro a chiarimenti, emerge che la doglianza è infondata. In effetti al 25° del secondo tempo, l’arbitro ammoniva il calciatore Riccardi Giovanni e per errore, rilevato che pioveva molto ed il taccuino era bagnato, leggeva che l’indicato calciatore aveva già riportato una ammonizione.

A seguito della notifica dell’espulsione per doppia ammonizione, e prima della ripresa del gioco, accortosi dell’equivoco in cui era incorso, comunicava al vice capitano della società Comprensorio Arpino Volturno (in quanto il n. 10 era capitano) ed al capitano della società San Vitaliano, che il provvedimento d’espulsione a carico del calciatore Riccardo era errato, e pertanto il calciatore n. 10 Riccardo Giovanni non fosse da considerarsi espulso dal terreno di gioco. Il calciatore veniva trasportato fuori il terreno di gioco perché infortunato, ed al 42° del secondo tempo, la società Comprensorio Arpino Volturno ha effettuato la sostituzione del calciatore Riccardo Giovanni con il n. 18 Cristofaro Antonio.

Per tali motivi; delibera di rigettare il reclamo, di omologare il risultato acquisito sul campo San Vitaliano – Comprensorio Arpino Volturno: 2-2”.

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