Giudice sportivo Lega Pro: Casertana senza Caccavallo e Mancosu, quattro mesi di squalifica a Columella



Il presidente del matera Columella al momento dell'espulsione
Il presidente del matera Columella al momento dell’espulsione

Contro il Lecce non ci saranno Mancosu e Caccavallo squalificati dal giudice sportivo. La Casertana perde così due calciatori dopo la 26^ giornata. Mano pesante del giudice sportivo sul Matera multato di 10000 euro, 5000 al presidente Columella che è stato squalificato fino al 30 giugno dopo le accese proteste di sabato pomeriggio. Queste tutte le decisioni del giudice sportivo:

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE:
RADI ALESSANDRO (BARLETTA CALCIO S.R.L.) per condotta non regolamentare e per condotta scorretta verso un avversario.
GIGLIOTTI GUILLAUME (FOGGIA CALCIO S.R.L.) per condotta scorretta verso un avversario e per condotta non regolamentare.
BIFULCO MARINO (MATERA CALCIO S.R.L.) entrambe per condotta ostruzionistica.



CALCIATORI NON ESPULSI:
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (VIII INFR):

VITIELLO LEANDRO (BENEVENTO CALCIO S.P.A.)
CORSI ANGELO (COSENZA CALCIO S.R.L.)
QUINTO MARCELLO (FOGGIA CALCIO S.R.L.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (IV INFR):
IULIANO RINO (A.C.R. MESSINA S.R.L.)
CACCAVALLO GIUSEPPE (CASERTANA S.R.L.)
MANCOSU MARCO (CASERTANA S.R.L.)
AGOSTINONE GIUSEPPE (FOGGIA CALCIO S.R.L.)
ARMENO GENNARO (ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.)
BRUNO FRANCESCO (ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.)
TULLI ALESSANDRO (LUPA ROMA F.C. S.R.L.)
DE GIORGI FRANCESCO (MARTINA FRANCA 1947 SRL)
DIOP OUSMANE (MARTINA FRANCA 1947 SRL)
FAISCA TEIXEIRA VASCO MANUEL (MATERA CALCIO S.R.L.)
ARONICA SALVATORE (REGGINA CALCIO S.P.A.)

€ 10.000,00 MATERA CALCIO S.R.L.per avere permesso l’ingresso in campo, durante la gara, di persona non autorizzata che entrava sul terreno di gioco per assumere atteggiamento minaccioso nei confronti dell’arbitro e provocando breve sospensione della gara.
€ 5.000,00 BENEVENTO CALCIO S.P.A. AMMENDA CON DIFFIDAperché propri sostenitori durante la gara lanciavano in direzione di un assistente arbitrale una serie di piccoli oggetti, fra i quali anche due sassi della dimensione di una noce che lo colpivano rispettivamente alla schiena ed alla testa, provocandogli immediato dolore e la necessità di una breve sospensione della gara; durante l’intervallo un dirigente della squadra locale assumeva atteggiamento arrogante ed insolente verso il medesimo assistente arbitrale (art.18 comma c) C.G.S.).
€ 3.000,00 SALERNITANA 1919 S.R.L. perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere un petardo di notevole potenza, senza conseguenze; i medesimi durante la gara ed al termine della stessa lanciavano sul terreno di gioco lattine e bottigliette piene, senza conseguenze; per indebita presenza nel recinto di gioco di persone non identificate ma riconducibili alla società.
€ 2.000,00 BARLETTA CALCIO S.R.L. perchè propri sostenitori durante la gara intonavano un coro offensivo verso le forze dell’ordine; per indebita presenza nel recinto di gioco di persona non identificata ma riconducibile alla società.
€ 1.500,00 LECCE SPA perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere numerosi petardi alcuni nel proprio settore e diversi nel recinto di gioco, senza conseguenze.
€ 1.500,00 REGGINA CALCIO S.P.A. perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore un fumogeno successivamente lanciato sul terreno di gioco, senza conseguenze; i medesimi durante la gara intonavano cori offensivi verso l’opposta tifoseria.
€ 1.000,00 COSENZA CALCIO S.R.L. perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel recinto di gioco un petardo di notevole potenza, senza conseguenze.

DIRIGENTE:
INIBIZIONE FINO AL 30 GIUGNO 2015 E AMMENDA € 5.000,00:

COLUMELLA SAVERIO (MATERA CALCIO S.R.L.) perché durante la gara allo scopo di protestare per una decisione dell’arbitro si introduceva indebitamente, con la complicità degli addetti alla sicurezza, sul terreno di gioco assumendo atteggiamento minaccioso nei confronti dell’arbitro, costringendo quest’ultimo ad una breve sospensione del gioco per il suo allontanamento (r.A.-A.A.- cc e proc.fed.).


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