Ieri nel tardo pomeriggio è stato diramato dal Comitato Regionale Campania il comunicato ufficiale n° 69 della stagione sportiva 2014-15 e tra i vari ricorsi è uscito anche l’esito riguardante il reclamo presentato dalla Sessana (Aurunci), nella persona nel suo rappresentante legale Avv. Angelo Librace, in merito alla squalifica comminata fino al 2 febbraio 2015 al direttore generale dei gialloblù Mariano Improta in seguito ai fatti accaduti dopo la gara Sessana-Turris del 2 novembre 2014. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dopo aver ascoltato le persone interessate e gli ufficiali di gara presenti a quel match ha accolto parzialmente il ricorso degli aurunci riducendo la squalifica al 16 gennaio 2015 (oggi). Per cui dalla gara di domenica 18 gennaio 2015 tra Sessana e San Marco Trotti, il dirigente Improta potrà riprendere il proprio posto in panchina.
Ecco il comunicato ufficiale:
DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO AURUNCI – GARA AURUNCI / MIANO DEL 2.11.2014 –
ECCELENZA
RECLAMO SIG. IMPROTA MARIANO – GARA AURUNCI / MIANO DEL 2.11.2014 –
ECCELLENZA
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali, sentiti, nella riunione del 24.11.2014, la
società, nella persona del suo assistente legale, ed il reclamante, che avevano presentato regolare
richiesta di audizione; auditi i Commissari di Campo, nelle riunioni del 24 novembre e 1° dicembre
2014; ascoltato l’assistente ufficiale n. 2 a chiarimenti, nella riunione del 1° dicembre 2014, con
l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; letto il reclamo, osserva: con
decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 40 del 6.11.2014, il Giudice
Sportivo Territoriale ha inflitto l’inibizione, fino 2.02.2015, a carico del Dirigente, sig. Improta
Mariano, perché “a fine gara, colpiva con due schiaffi un calciatore della società ospitata”. Con
ricorsi trasmessi, a mezzo plico raccomandata postale, nei termini temporali prescritti, la società ed
il sig. Improta Mariano hanno proposto reclamo avverso la citata decisione. La tesi difensiva dei
reclamanti deve essere parzialmente condivisa. Preliminarmente, questo Collegio riunisce, per
connessione oggettiva, i due reclami. Orbene, dalla documentazione depositata, in atti, dai
reclamanti, nonché dall’istruttoria espletata a seguito delle convocazioni dei Commissari di Campo e
dell’assistente ufficiale dell’arbitro n. 2, si rileva che effettivamente, a fine gara, nello spazio
antistante la tribuna, il sig. Improta Mariano veniva in contatto con i calciatori della società
avversaria, con spinte vicendevoli. Non è stata raggiunta, viceversa, la piena prova dell’episodio
dello schiaffo, che lo stesso sig. Improta avrebbe inferto ad un calciatore della società antagonista.
A detta di uno dei Commissari di Campo, in sede di audizione presso questo Collegio, l’episodio si
sarebbe verificato, ma come “schiaffo lieve”, così come qualificato dal predetto Commissario di
Campo. Pertanto, la condotta, pur indiscutibilmente deprecabile e da condannare, tenuta dal
dirigente, sig. Improta Mariano, deve essere derubricata e, con essa, deve essere ridotta al
16.01.2015 la sanzione dell’inibizione, inflitta in prime cure a carico del menzionato dirigente. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento parziale dei reclami proposti dalla società Aurunci e dal sig. Improta
Mariano, di ridurre al 16.01.2015 l’impugnata squalifica a carico del dirigente, sig. Improta
Mariano; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata né dalla società reclamante,
né dal sig. Improta Mariano (autorizzato dal presidente della società all’eventuale addebito,
sul conto della società, della tassa di euro 65.00, come prescritto per i reclami prodotti dai
tesserati).