Il Giudice Sportivo ha pubblicato il responso del ricorso presentato dall’Hermes Casagiove contro la Virtus Volla. La società giallorossa aveva presentato ricorso contro i napoletani per la posizione irregolare di Gianni Solano. Sul campo la partita era finita 0-1 per i vollesi a Curti ma, dopo un’attenta verifica, il Comitato Regionale Campano ha reso noto che l’Hermes Casagiove vince la partita a tavolino per 0-3, ribaltando il risultato del campo.
ECCO LA SENTENZA DEL COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 4 dicembre 2014
Il G.S.T., letto il ricorso ritualmente preannunciato e proposto, letti gli atti ufficiali di gara, esperiti gli opportuni accertamenti rileva che lo stesso è fondato e pertanto meritevole di accoglimento. La società reclamante lamenta la partecipazione alla gara de qua, del calciatore Solano Gianni (nato il 22.2.1996) sebbene fosse in corso di squalifica, come pubblicato sul C.U. L.N.D. Serie “D” n. 117 del 06.06.2014 pag. 116, per una giornata di squalifica, inflitta dal Giudice Sportivo allorquando, tesserato con la società Mariano Keller, disputò la gara del 5.6.2014 di semifinali del Campionato Nazionale Juniores.
La reclamante rappresentava che il calciatore Solano Gianni (nato il 22.2.1996), avesse ancora da scontare una giornata di squalifica, perché avendo cambiato società di appartenenza, avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima squadra. Rilevata la presenza in campo del calciatore Solano Gianni (nato il 22.2.1996) in tutte le gare disputate dalla società Virtus Volla, il suo impiego nel corso della gara de qua sarebbe irregolare ai fini disciplinari. Per tale motivo chiedeva la vittoria della gara ex art. 17 C.G.S..
Il G.S.T. rilevato che: il calciatore Solano Gianni (nato il 22.2.1996) a seguito della sanzione di squalifica per una gara inflitta a seguito della gara del 05.6.2014, pubblicata sul C.U. L.N.D. serie D n. 117 del 6.6.2014, pag. 116, e che la compagine di appartenenza non ha più disputato gare ufficiali nella scorsa stagione. Rilevato inoltre che Solano Gianni (nato il 22.2.1996) è stato tesserato per la stagione 2014/2015 con la società Virtus Volla ed ha partecipato alla gara del 13.9.2014 Virtus Volla – Puteolana, inserito in distinta al n. 9; alla gara del 21.9.2014 Stasia Soccer- Virtus Volla del 21.9.2014, presente in distinta della società Virtus Volla al n.9; alla gara del 28.9.2014 Hercolaneum-Virtus Volla nella distinta di gara della società Virtus Volla al n. 11; alla gara del 4.10.2014 Virtus Volla – Portici inserito in distinta al n. 11; alla gara del 11.10.2014 Gladiator – Virtus Volla inserito in distinta al n. 11; alla gara del 19.10.2014 Virtus Volla – Virtus Carano inserito in distinta al n. 11; alla gara del 26.10.2014 Sibilla Soccer – Virtus Volla inserito in distinta al n. 11; ed alla gara dell’1.11.2014 Virtus Volla – Isola di Procida inserito in distinta al n. 11, non ha scontato la gara di squalifica, ai sensi dell’art. 22 comma 3 CGS e pertanto in posizione irregolare. Orbene, rilevato che la partecipazione alla gara de qua, di Solano Gianni (nato il 22.2.1996) è da considerarsi irregolare agli effetti disciplinari,
DELIBERA
in accoglimento del reclamo di infliggere, ai sensi dell’art. 17 C.G.S. alla società Virtus Volla la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, infligge alla società Virtus Volla l’ammenda di € 125,00, e squalifica per ulteriori due gare al calciatore Solano Gianni (nato il 22.2.1996). Nulla per la tassa non versata.