Ricorso Puteolana 1909-Gladiator: arriva la sentenza del Giudice Sportivo



A sinistra Giovanni Gritti
A sinistra Giovanni Gritti

Il Comitato Regionale Campano ha fatto luce sul ricorso presentato dal Gladiator e riguardante la partita contro la Puteolana 1909. Nel mirino del segretario neroazzurro Massimo Savoia le posizioni irregolari di Daniele del Giudice e Giovanni Gritti. Oggi pomeriggio il comunicato ufficiale numero 43 ha accolto il reclamo della società sammaritana, poiché Giovanni Gritti non aveva scontato una delle due giornate di squalifica, rimediate lo scorso anno nella juniores della società flegrea. L’altro giocatore incriminato, Daniele Del Giudice, aveva invece scontato la squalifica durante la prima giornata. Per questo motivo viene assegnata la vittoria per 0-3 a tavolino a favore del Gladiator, ribaltando il risultato di 2-2 conseguito sul campo.

ECCO LA SENTENZA DEL GIUDICE SPORTIVO

 



RECLAMO GLADIATOR 1924 – GARA PUTEOLANA 1909/ GLADIATOR 1924 – DEL 04.10.2014

Il Giudice Sportivo Territoriale sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 26 del 9.10.2014 del C.R. Campania, letto il reclamo, ritualmente proposto, esaminati gli atti del fascicolo ed esperiti gli opportuni accertamenti rileva che l’atto di impugnazione è fondato e pertanto merita accoglimento. La società reclamante lamenta la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, dei calciatori Gritti Giovanni (nato il 10.06.1994) e Del Giudice Daniele (nato il 21.02.1995), i quali avrebbero partecipato alla gara in epigrafe sebbene fossero in corso di squalifica, residuata dalle squalifiche pubblicate rispettivamente: 1) sul C.U.95 del 29.04.2014 pag. 2231, (due giornate di squalifica, a carico del calciatore Gritti Giovanni, nella semifinale della fase finale regionale del Campionato di Attività Mista 2013/2014: Faiano / Puteolana 1909 del 25 aprile 2014); 2) sul C.U. n. 99 dell’8.5.2014, pag. 2299, (una giornata di squalifica, a carico del calciatore Del Giudice Daniele, quale calciatore espulso dal campo nella gara di play-out del Campionato di Eccellenza 2013/2014: Puteolana 1909 / Neapolis del 4 maggio 2014).

La reclamante ha altresì rappresentato che il calciatore Gritti Giovanni (classe 1994), pur non avendo partecipato alla gara del 4.5.2014 tra Puteolana 1909 e Neapolis, avesse ancora da scontare una giornata di squalifica, ed essendo in età tale da non poter più partecipare al Campionato di Attività Mista 2014/2015, avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima squadra. In ordine alla posizione del calciatore Del Giudice Daniele, la reclamante si duole che la sanzione diuna giornata di squalifica residuata dalla stagione sportiva 2013/2014 (gara Puteolana 1909 / Neapolis, ultima gara ufficiale della cennata stagione sportiva 2013/2014 della società Puteolana 1909), non fosse stata ancora espiata perché il Del Giudice sarebbe stato impiegato, a decorrere dalla prima gara ufficiale del Campionato Regionale di Eccellenza 2014/2015 fino alla gara oggetto del presente reclamo.

Per tali motivi, la reclamante chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, a carico della società Puteolana 1909. Questo G.S.T. esaminati gli atti ufficiali osserva:Per quel attiene alla posizione del calciatore Del Giudice Daniele (nato il 21.2.1995), la squalifica per una giornata di gara, residuata dalla stagione sportiva 2013/2014 (come innanzi descritto), risulta scontata a seguito della sua non partecipazione e non presenza nella distinta ufficiale della gara Virtus Volla / Puteolana 1909, prima gara del Campionato Regionale di Eccellenza 2014/2015, disputata il 13 settembre 2014. Per quanto concerne la posizione del calciatore Gritti Giovanni (nato il 10.06.1994), questo G.S.T. rileva l’irregolare partecipazione alla gara oggetto del reclamo in quanto, il nominato calciatore (già fuori quota per il Campionato di Attività Mista 2013/2014), non rientrando più nell’età, anche quale calciatore “fuori quota”, per la partecipazione al Campionato Regionale di Attività Mista 2014/2015, avrebbe dovuto espiare la sanzione della squalifica per due gare residuata dalla stagione sportiva 2013/2014, ai sensi dell’art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, a decorrere dalla prima gara ufficiale della prima squadra (Eccellenza) della società Puteolana 1909, della corrente stagione sportiva (2014/2015).

Orbene, egli è stato inserito in distinta (presupposto giuridico-sportivo per non scontare la sanzione) nelle seguenti gare: 1) Virtus Volla / Puteolana 1909 del 133.9.2014, alla quale ha anche partecipato; 2) Puteolana 1909 / A.V. Herculaneum del 20.9.2014; 3) Portici 1906 / Puteolana 1909 del 28.9.2014, ed infine ha partecipato alla gara Puteolana 1909 / Gladiator 1924, oggetto del reclamo in esame. Di conseguenza, in ragione del principio cosiddetto della “perpetuatio santionatoria”, il nominato calciatore Gritti Giovanni ha partecipato, alla gara de qua, non avendone titolo, in quanto ancora gravato dalla sanzione disciplinare della squalifica a suo carico e, dunque, versando in posizione irregolare agli effetti disciplinari. La società Puteolana 1909 deve essere, pertanto, sottoposta alle sanzioni previste daII’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia sportiva. Per tali motivi, in accoglimento del reclamo

 DELIBERA          

di infliggere, alla società Puteolana 1909 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.


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