Commissione Accordi Economici: stangata al Gladiator



Gennaro Simonetti
Gennaro Simonetti

Dura sanzione per il Gladiator. La società neroazzurra è stata giudicata colpevole, in merito alla vertenza intentata dal calciatore Gennaro Simonetti, ed è stata punita dalla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti. Entro trenta giorni da codesta comunicazione (pena sanzioni in classifica e deferimenti), il club sammaritano dovrà pagare al giocatore una cifra che ammonta a 7.000 euro. Tale somma era alla base dell’accordo economico che il difensore raggiunse con la dirigenza dell’allora presidente Vincenzo Vito, al momento del suo arrivo a Santa Maria Capua Vetere ad inizio gennaio. Soldi che Simonetti ha precisato di non aver mai percepito, tanto da convincerlo a fare reclamo presso la Commissione Accordi Economici. Altra grana per il sodalizio di Massimo Savoia che è stato raggiunto da questa comunicazione, mentre era in auto in direzione di via Strettola Sant’Anna delle Paludi, sede degli uffici del Comitato Regionale Campano, per presentare la domanda di ammissione al prossimo campionato di Eccellenza.

ECCO LA SENTENZA UFFICIALE, PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N.40



Con reclamo, trasmesso tramite raccomandata A. R. in data 23/04/2014, il signor Gennaro Simonetti si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società A.S.D. San Felice Gladiator un accordo economico prevedente la corresponsione di lorda di euro 7.000 euro, relativamente alla stagione 2013-2014, precisando di non aver percepito ancora una rata. Egli richiedeva la condanna della società al pagamento dell’intera somma.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la società A.S.D.  San Felice Gladiator (che ora si chiama A.S.D. Gladiator 1924) al pagamento, in favore del signor Gennaro Simonetti della somma di 7.000 euro. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento, inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso, entro e non oltre trenta giorni dalla data della presente comunicazione, secondo quanto previsto dall’articolo 94, comma 11 delle N.O.I.F.


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