Serie D giudice Sportivo: un turno a Temponi



Carlo Temponi out domenica
Carlo Temponi out domenica

Un turno di squalifica a Carlo Temponi del Marcianise che salterà così il derby di domenica contro il Gladiator. Il centrocampista gialloverde era in diffida e con l’ammonizione rimediata a Grottaglie sarà costretto ad assistere al match dalla tribuna. Ecco tutte le decisioni del giudice sportivo: dieci squalificati e tre club multati:

 



DUE GARE:

PRISCO LUCA (REAL SM HYRIA A.S.D.)

UNA GARA:

CORBO GIUSEPPE (MANFREDONIA CALCIO)

CAIAZZO PROCOLO (TARANTO FOOTBALL CLUB1927)

AURELIO ANDREA (ARS ET LABOR GROTTAGLIE)

FERNANDEZ FARINA MARIANO ANTONIO (MATERA CALCIO)

PINO STEFANO (MATERA CALCIO)

CACACE DAVIDE (CALCIO CITTA DI BRINDISI)

TEMPONI CARLO (PROGREDITUR MARCIANISE)

SANTONICOLA FRANCESCO (GELBISON VALLO D.LUCANIA)

PISANI VINCENZO (FRANCAVILLA)

 

Euro 1.800,00 e diffida SAN SEVERO Per avere propri sostenitori nel corso del primo tempo lanciato 2 bottiglie d’acqua piene da mezzo litro che rimbalzavano sulla protezione della panchina della squadra ospite e sfioravano l’allenatore per poi cadere sul recinto di gioco. Nella circostanza i medesimi lanciavano alcuni sputi che attingevano un calciatore della squadra avversaria ed il Commissario di Campo su varie parti del corpo (schiena, nuca, testa). Inoltre rivolgevano espressioni irriguardose ed ingiuriose all’indirizzo del Commissario di Campo. 

Euro 1.500,00 TARANTO FOOTBALL CLUB1927 Per avere propri sostenitori in campo avverso: 

– lanciato una bottiglietta di acqua sul terreno di gioco all’indirizzo di un calciatore avversario senza tuttavia colpirlo; 

– lanciato al 20º del secondo tempo uno striscione di carta sul campo per destinazione e subito dopo un fumogeno acceso che provocava l’incendio dello striscione che veniva spento dopo qualche minuto. 

Euro 500,00 GELBISON VALLO D.LUCANIA Per avere, due addetti alla sicurezza, uno protestato nei confronti del Direttore di gara ed il secondo arrampicatosi pericolosamente sulla rete di recinzione. 

Euro 400,00 MONOSPOLIS S.R.L. Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato alcuni petardi (2) nel settore loro riservato e nel recinto di gioco. Sanzione così determinata in considerazione dell’idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti.


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