Il Gladiator aveva fatto ricorso per una posizione irregolare di un tesserato del San Severo, ma il Giudice Sportivo ha omologato il risultato.
S.FELICE GLADIATOR – SAN SEVERO Il Giudice Sportivo,
– sciogliendo la riserva di cui al C.U. 24 del 18/09/2013 – considerato che la società S.FELICE GLADIATOR non ha dato seguito al preannuncio di reclamo relativo alla gara di cui in epigrafe e che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo stesso; – Visto l’art. 29, comma 6 lett.b), del CGS PQM
delibera:
1) di dichiarare inammissibile il reclamo 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 1-1 3) di addebitare sul conto della società S.FELICE GLADIATOR la tassa di reclamo.