Con Racc. Ar in data 12/02/2013 il sig. Rosario Gaglione, proponeva ricorso a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la società ASD San Felice Gladiator un accordo economico prevedente il compenso lordo di € 7.500,00 relativamente alla stagione 2011/12.Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell’intera somma di € 7.500,00. Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta di ritorno in originale della Racc. A.R. inviata alla Società (così come previsto dall’art 25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.)
La Commissione di Accordi Economici dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig. Rosario Gaglione, nei confronti della società ASD San Felice Gladiator, per violazione dell’ art 25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.