Il Giudice Sportivo, Gaetano Annella, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., nella seduta del 26/2/2013, ha rigettato il reclamo proposto dalla società Virtus Carano per un presunto errore del direttore di gara nell’incontro di campionato tenuto il 25 novembre 2012 al “Calise” di Forio. Il segretario della società aurunca Massimo Savoia aveva riscontrato gli estremi per presentare il ricorso e dopo aver svolto una lunga verifica, aveva appurato in passato episodi simili in partite che poi sono state ritenute doverose di ripetizione. Non come in questo caso. Rigettato il reclamo, non cambia la classifica del Girone A di Eccellenza.
RECLAMO VIRTUS CARANO A.S.D. – GARA FLORIGIUM / VIRTUS CARANO DEL 25/11/2012
Il Giudice Sportivo Territoriale, visto il reclamo, rilevata la ritualità e la tempestività dello stesso, rileva che lo stesso nel merito è infondato e pertanto meritevole di rigetto. La reclamante si duole che l’arbitro abbia dato inizio alla gara senza preventivamente consegnare la distinta di gara della società Florigium al dirigente accompagnatore. In tal modo la reclamante sarebbe stata danneggiata e la gara pertanto risulterebbe inficiata per errore tecnico del direttore di gara. Orbene, dall’esame degli atti ufficiali di gara e acquisita agli atti dichiarazione dell’arbitro a chiarimento, si evince che in seguito ad un intervento di riparazione sulla rete di porta, prima del fischio di inizio, il dirigente della societàreclamante, chiedeva la distinta di gara della compagine avversaria. A questo punto l’arbitro, perevitare ulteriore ritardo rispetto al previsto orario di inizio gara, chiedeva allo stesso dirigente se ci fossero state obiezioni se l’avesse consegnata durante l’intervallo. A questo punto, come afferma la stessa società reclamante, il proprio dirigente, Sig. Gallo Sergio, acconsentiva alla consegna della distinta della società Florigium durante l’intervallo. Nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo l’arbitro ha consegnato la distinta alla dirigenza della società reclamante, come da accordi. La doglianza della reclamante circa la omissione di atto dovuto da parte dell’arbitro che avrebbe inficiato il regolare svolgimento della gara è del tutto priva di fondamento, poiché essa stessa, attraverso il consenso del proprio dirigente Gallo Sergio, ha determinato il ritardo nella consegna della distinta della società avversaria. La reclamante ha assunto un comportamento privo di coerenza logico-giuridica proponendo il presente reclamo, su un motivo di doglianza, a cui essa stessa ha rinunciato nel momento in cui il dirigente accompagnatore ha avallato la richiesta dell’arbitro di procrastinare la consegna della distinta della società Florigium, evidentemente con riserva mentale. La gara pertanto va considerata regolarmente disputata e, per tali motivi
DELIBERA
di rigettare il reclamo e dispone l’addebito della tassa sul conto della reclamante.