Il Giudice Sportivo Territoriale ha accolto i ricorsi presentati dalle società Vis Capua e Sant’Arpino per le gare contro Progreditur Marcianise e San Marco Trotti. In entrambi i casi la presenza irregolare di un giocatore ha penalizzato i marcianisani e i sammarchesi che sono costretti a cedere i punti guadagnati sul campo.
RECLAMO SANT’ARPINO – GARA LIBERTAS SAN MARCO TROTTI / SANT’ARPINO DEL 6.02.2013
Il G.S.T., letto il reclamo proposto dalla società S.Arpino, preliminarmente rileva che il reclamo è fondato e, pertanto, va accolto. Invero, la ricorrente si duole che la società Libertas San Marco Trotti abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe il calciatore Crisci Giueppe (nato il 16.03.1995) sebbene per essa non tesserato. Dagli accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania si evince che il predetto calciatore risulta tesserato, a favore della società Libertas S. Marco Trotti in data 16.02.2013, ovvero da data successiva al giorno di disputa della gara in esame. Di conseguenza la partecipazione del nominato calciatore, alla gara in esame, è da considerare irregolare agli effetti del tesseramento. Per tali motivi, in accoglimento del reclamo proposto dalla società S.Arpino, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5 lettera a) del C.G.S.
DELIBERA
di infliggere a carico della società Libertas S.Marco Trotti, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
RECLAMO VIS CAPUA – GARA PROGREDITUR MARCIANESE / VIS CAPUA DEL 19/11/2012
Il G.S.T., letto il reclamo, esperiti gli opportuni accertamenti, rileva che il reclamo medesimo nel merito è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. La reclamante si duole che la società Progreditur Marcianise abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, il calciatore Sparaco Antonio (nato il 21.02.1994), sebbene squalificato per una gara per recidiva in ammonizione, come pubblicato sul C.U. n. 42 del 15.11.2012, pag. 820. Orbene, dall’esame degli atti ufficiali di gara, analizzando il punto di doglianza, è emerso che effettivamente il calciatore Sparaco Antonio abbia partecipato, da titolare, alla gara del 19.11.2012 (decorrenza della sanzione dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 42 del 15.11.2012), pur essendo in corso di qualifica. Tanto premesso, il calciatore Sparaco Antonio ha partecipato alla gara de qua in posizione irregolare, agli effetti disciplinari, non avendo scontato la squalifica. Per tale motivo, in accoglimento del reclamo ed in applicazione dell’art. 17 del C.G.S.
DELIBERA
di infliggere alla società Progreditur Marcianise la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo non versata
ECCO COME CAMBIA LA CLASSIFICA DEL GIRONE A JUNIORES
CLASSIFICA
Hermes Casagiove 39, Progreditur Marcianise 39*, Villa Literno 31*, Virtus Carano 31, Fiorente Sparanise 24*, San Pio Mondragone 21*, Vis Capua 19, Zupo Teano 17*, Sessana 16*, Vitulazio 15*, Terra Di Lavoro Marcianise 12*
* hanno già effettuato il riposo