Sconfitta a tavolino per 0-3 ad entrambe: questa è la sentenza che il giudice sportivo ha decretato per quanto avvenuto nella partita tra Viribus Mondragonese e Villa Literno, valevole per la nona giornata del Girone A di Attività Mista . Una rissa, avviata al 37° del primo tempo tra diversi atleti di entrambe le compagini, ha convinto il direttore di gara a sospendere la gara, quando i padroni di casa erano in vantaggio con il punteggio di 2-1. Una sentenza dura che non cambia la classifica (Villa Literno al 3° posto con 18 punti, Viribus Mondragonese al 4° posto con 15 punti) ma che è stata resa necessaria per chiudere un’altra pagina triste del calcio casertano, con la speranza che episodi del genere non accadano più. Un appello va alle due società affinchè cerchino di non far commettere più certi gesti ai propri tesserati: ne rimane discriminato un panorama calcistico giovanile che sta regalando grande spettacolo e che non merita di essere sporcato da violenze che non riguardano per nulla il calcio.
Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il referto di gara preliminarmente rileva l’assenza della forza pubblica e della sua rituale richiesta. Rileva altresì, che al 37° del p rimo tempo dopo l’espulsione del calciatore Diana Vincenzo, n. 5 della società Villa Literno, questi uscendo dal terreno di gioco veniva alle mani con un calciatore seduto sulla panchina della società Viribus Mondragonese che in precedenza l’aveva insultato. A questo punto, i calciatori della società ospitante ed in particolare il n. 9, Cipriani Alessio, il n. 10, Orveto Salvatore, ed il n. 11, Sorrentino Pasquale, si avventavano contro il citato Diana Vincenzo colpendolo con calci e pugni e questo episodio faceva si che altri tesserati della società Villa Literno intervenissero nella rissa che si protraeva per qualche minuto senza placarsi benché i dirigenti e gli allenatori di entrambe le società tentassero invano, di ripristinare la calma. Non sussistendo più le condizioni per poter riprendere la gara e anche al fine di tutelare l’incolumità dei tesserati e data anche l’assenza della Forza Pubblica, l’arbitro decideva di sospendere definitivamente l’incontro. Per tali motivi, in applicazione dell’art. 17 del C.G.S.
DELIBERA
di infliggere ad entrambe le società la punizione sportiva ella perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché l’ammenda di € 60.00 (sanzione attenuata in virtù del fattivo comportamento dei dirigenti di entrambe).