RECLAMO MONTE DI PROCIDA CAPPELLA – GARA PROGREDITUR MARCIANISE / MONTE
DI PROCIDA CAPPELLA DEL 28/04/2012
Il G.S.T., letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Monte di Procida Cappella per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Rosi Giuseppe (nato il 22.04.1976); esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva la fondatezza dell’atto. Invero, come risulta dal C.U. n. 197/LND del 12.04.2012 del C.R. Lazio, il nominato calciatore è stato sanzionato dalla Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Lazio, a seguito di deferimento della Procura Federale della F.I.G.C., con la squalifica per mesi due. Deve precisarsi che, in ordine alle fattispecie analoghe al caso in esame, il Codice di Giustizia Sportiva, all’art. 35, comma 1, prescrive (indicando le modalità di formalizzazione all’art. 38, comma 8) che “le decisioni degli Organi della giustizia sportiva, emesse a seguito di deferimento, devono essere direttamente comunicate all’organo che ha adottato il deferimento” (ovvero, alla Procura Federale), “nonché alle altre parti” (ossia, ai deferiti, tra i quali il nominato calciatore Rosi Giuseppe). Deve ulteriormente premettersi che il C.R. Campania, come si evince dagli accertamenti esperiti in argomento da questo G.S.T., non ha, alla data di questa delibera, ricevuto alcuna comunicazione, d’iniziativa del C.R. Lazio, in quanto il calciatore era tesserato, all’atto del deferimento in questione, a favore della società Terracina, che appartiene, per l’appunto, al C.R. Lazio, nei quadri del suo Campionato Regionale d’Eccellenza. Sotto il profilo della decorrenza della sanzione, deve ritenersi che essa, nel rispetto delle prescrizioni del Codice di Giustizia Sportiva, fosse dunque efficace dal giorno successivo a quello della richiamata notifica al calciatore in parola. Per quel che concerne, poi, gli aspetti relativi al tesseramento, deve precisarsi che il calciatore Rosi Giuseppe risulta tesserato, a favore della società Progreditur Marcianise, con decorrenza dal 6.10.2011. La materia del contendere, di conseguenza, si impernia esclusivamente sul punto nodale, che si configura nella più volte indicata notifica. Al riguardo, deve rilevarsi, a seguito di specifici, dettagliati accertamenti disposti da questo Giudice Sportivo Territoriale, che la Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Lazio ha regolarmente provveduto alla notifica al nominato calciatore, indirizzandola al suo assistente legale – nel rispetto dell’art. 38, comma 8, lettera a), C.G.S. –, a mezzo plico raccomandata postale del 13.04.2012. È risultato, altresì, dalla documentazione richiesta da questo G.S.T. alla Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Lazio, che la notifica dell’esito dell’atto di deferimento in parola è stata recapitata, allo studio dell’assistente legale medesimo, in data 17.04.2012, ovvero in data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara in epigrafe. Di conseguenza, alla gara oggetto di reclamo, successiva alla citata data di decorrenza della squalifica, il calciatore Rosi Giuseppe ha partecipato in posizione irregolare, agli effetti disciplinari. Per tali motivi
DELIBERA
in accoglimento del reclamo proposto dalla società Monte di Procida Cappella, di infliggere, a carico della società Progreditur Marcianise, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.